NewsSpese di giudizio compensate solo con adeguata motivazione

29 Febbraio 2020

Se non sussiste reciproca soccombenza, la compensazione delle spese processuali è legittima solo se concorrono gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione e non espresse in una formula generica, quale ad esempio “considerata la particolare complessità della materia si compensano le spese…”.

Queste le conclusioni cui è giunta la Corte di Cassazione con l’ordinanza 24 febbraio 2020 n. 4764.

Nel caso di specie, un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento del Fisco, ottenendo una sentenza favorevole sia in primo che in secondo grado.

A riguardo, mentre i giudici provinciali hanno riconosciuto la condanna alle spese a carico dell’Ufficio, i giudici della Commissione regionale si sono limitati a compensarle, motivando la decisione sulla base di una presunta complessità della verifica fiscale.

La Corte di Cassazione, chiamata a interpretare il contenuto dell’art. 15, d. lgs. 546 del 1992, relativo alle spese di lite, ha chiarito che queste ultime possono essere compensate solo qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

Su tale formula, i giudici chiariscono che il consolidato orientamento di legittimità richiede l’indicazione esplicita, in motivazione, delle gravi ed eccezionali ragioni in presenza delle quali, nel caso di soccombenza reciproca, il giudice possa compensare in tutto o in parte le spese.

Tali ragioni devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e devono essere indicate specificamente senza l’utilizzo di formule generiche.

La sentenza in commento fornisce un importante chiarimento, giacché troppo spesso, pur in presenza di decisioni favorevoli, il contribuente non ottiene il diritto al risarcimento delle spese legali, dovendo sborsare di tasca propria tutti gli oneri del giudizio.

In virtù di quanto esposto, laddove ne ricorrano i presupposti, il contribuente vittorioso è legittimato a impugnare la sentenza anche solo nella parte relativa alla compensazione delle spese per ottenere un legittimo risarcimento degli oneri sostenuti.

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