NewsAddizionale provinciale sulle accise relative all’energia elettrica: sì al rimborso per le annualità 2010 e 2011

29 Febbraio 2020

La sentenza della Corte di Cassazione 23 ottobre 2019, n. 27099 ha stabilito l’illegittimità dell’addizionale provinciale relativa all’accisa sull’energia elettrica, pagata per il biennio 2010-2011.

Tale addizionale è stata soppressa nel 2012, stante la possibile apertura di una procedura di infrazione dell’Unione Europea nei confronti dell’Italia, per via dell’incompatibilità della stessa con il diritto comunitario.

L’addizionale dell’accisa è stata applicata sul prelievo di energia elettrica (fino a kWh 200.000 mensili) sino alla data della sua abrogazione, cioè il 31 dicembre 2011.

L’aliquota pagata in bolletta variava da Provincia a Provincia con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh. Considerato lo scaglione di consumo mensile massimo su cui veniva addebitata l’addizionale (200.000 kWh), la spesa massima che un’azienda può aver sostenuto è di circa € 27.000 all’anno.

La sentenza in commento ha disposto che, per ottenere il rimborso dell’addizionale indebitamente pagata, il consumatore finale che non sia Soggetto Obbligato (titolare di codice ditta) può agire nei confronti del fornitore.

Poiché il rapporto tra fornitore e consumatore ha natura civilistica, l’azione di recupero si prescrive nel termine di dieci anni dal pagamento dell’indebito.

L’aspetto importante che viene sancito nella sentenza è che il fornitore di energia potrà richiedere, a sua volta, il rimborso all’Agenzia delle Dogane una volta superati i tre gradi di giudizio.

In pratica, l’unica via per il fornitore di avere a sua volta la certezza del risarcimento è quella di opporsi per vie legali al consumatore e proseguire il giudizio fino in Cassazione. La Suprema Corte imporrà al fornitore stesso di provvedere al risarcimento e consentirà, poi, a quest’ultimo di chiedere il rimborso direttamente all’Agenzia delle Dogane.

La sentenza in commento, pertanto, concede un’importante opportunità per le aziende che hanno versato nel biennio 2010-2011 l’addizionale in questione, disciplinando l’iter procedurale che la Cassazione ha previsto per l’ottenimento del rimborso.

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