NewsProvvedimenti di urgenza Covid-19: possibili conseguenze sulle obbligazioni contrattuali

12 Marzo 2020

Due fra le domande più ricorrenti degli ultimi giorni sono: non riesco a rispettare gli impegni contrattuali assunti corro qualche rischio? Le limitazioni imposte dal governo possono valere quale causa di forza maggiore?

Prima di tutto è utile considerare che affinché i provvedimenti dell’autorità (c.d. factum principis) possano integrare l’istituto della forza maggiore è necessario risultino

  1. imprevedibili al momento della conclusione del contratto e/o dell’assunzione dell’impegno
  2. inevitabili
  3. non imputabili ad una delle parti del contratto

Dal momento che, in linea generale, i provvedimenti di emergenza emanati in questi giorni ai fini del contenimento del virus Codiv-19 incontrano questi requisiti e possano quindi essere considerati eventi di forza maggiore illustreremo di seguito gli effetti che possono produrre sui contratti commerciali e non, avvertendo però come sia comunque necessaria una valutazione specifica caso per caso per poter affermare con certezza l’invocabilità, nel caso concreto, dell’esimente in parola.

Hp1) A causa del provvedimento una o entrambe le parti non possono eseguire la propria prestazione e il contratto contiene clausole che disciplinano i casi di forza maggiore à si seguirà il dettato contrattuale che, presumibilmente, prevederà la sospensione della prestazione ovvero, in caso di impedimento eccessivamente prolungato, la risoluzione

Hp2) A causa del provvedimento una o entrambe le parti non possono eseguire la propria prestazione e il contratto non contiene clausole che disciplinano i casi di forza maggiore à si applicheranno, a seconda dei casi, le norme codicistiche in materia di impossibilità sopravvenuta o di eccessiva onerosità sopravvenuta.

a) Impossibilità sopravvenuta

  1. Impossibilità definitiva (impedimento non reversibile): estinzione automatica dell’obbligazione e conseguente risoluzione di diritto del contratto
  2. Impossibilità transitoria (impedimento temporaneo) e la parte adempiente non ha più interesse a conseguire la controprestazione ovvero la parte inadempiente non può più essere ritenuta obbligata a realizzare la propria prestazione: estinzione automatica dell’obbligazione e conseguente risoluzione di diritto del contratto
  3. In tutte le altre ipotesi: il contratto non si estingue e la parte inadempiente non risponde per il ritardo nell’adempimento

b) Eccessiva onerosità sopravvenuta (applicabile ai solo contratti ad esecuzione continuata o periodica, ovvero ad esecuzione differita)

Se il provvedimento governativo crea un sacrificio smisurato di una delle parti a vantaggio dell’altra (eccessiva onerosità) le Parti potranno modificare le condizioni in modo da riportare ad equità il rapporto contrattuale (i.e. riduzione del prezzo) ovvero risolvere il contratto

Qualora i provvedimenti di urgenza non causino un vero e proprio impedimento alla prestazione ma si limitino a produrre effetti negativi sull’attività d’impresa non potrà essere invocata la forza maggiore al fine di motivare il proprio inadempimento: così ad esempio, potrà essere invocata dal vettore che, a causa della quarantena, non possa materialmente consegnare la merce, ma non potrà essere opposta dal ristoratore per rifiutare il pagamento del fornitore sulla base del minore afflusso di clientela.

L’impedimento dovrà essere necessaria e diretta conseguenza del provvedimento governativo: impossibilità di consegna della merce a causa della messa in quarantena del vettore.

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