NewsSettore trasporti e logistica: come impattano le misure per la gestione dell’emergenza Covid-19

12 Marzo 2020

Con il presente intervento proveremo a fare un po’ di chiarezza in merito all’impatto che le misure straordinarie adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei giorni 8, 9 e 11 marzo, in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19, producono nel settore dei trasporti e della logistica.

In particolare, con il Dpcm del 9 marzo, il Governo ha esteso le limitazioni alla circolazione di cui all’art. 1 del Dpcm dell’8 marzo a tutto il territorio italiano, imponendo a tutte le persone fisiche di evitare qualsivoglia spostamento all’interno dello stesso, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero motivi di salute.

Con il Dpcm dell’11 marzo, successivamente, il Governo ha implementato le misure sopra citate, prevendo la sospensione delle attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità), di ristorazione e quelle inerenti servizi alla persona.

Al fine di comprendere come le descritte misure di limitazione alla circolazione delle persone fisiche influiscano sui traffici merci è essenziale esaminare tre importanti documenti:

  • la nota esplicativa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’8 marzo con cui viene chiarito che le merci possono entrare, uscire e circolare all’interno delle aree a contenimento rafforzato (e dunque, alla luce dell’estensione operata dal Dpcm del 9 marzo, su tutto il territorio nazionale). Il trasporto delle merci è fatto rientrare nel concetto di “esigenza lavorativa” e pertanto gli autotrasportatori e, più in generale, i conducenti di mezzi di trasporto potranno entrare, uscire e circolare entro i confini nazionali, ma “limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci”. Detta nota è state ripresa e confermata, nell’ambito della regolamentazione del trasporto transfrontaliero, dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
  • l’ordinanza interpretativa a firma del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, anch’essa dell’8 marzo, con cui è stato precisato che l’art. 1 co. 1 let. a) del Dpcm dell’8 marzo non si applica “al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate”;
  • la nota pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno in data 9 marzo, contenente le linee guida che le autorità di polizia dovranno rispettare nell’effettuare i controlli sul territorio, la quale dispone che, “gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia”.

Premesso quanto sopra, il Governo, pur attuando una politica di contenimento, ha riconosciuto e rispettato la centralità che i servizi offerti dal settore in esame ricoprono per l’economia del Paese, garantendo, per il momento, la prosecuzione dell’attività.

Si consiglia agli operatori di settore, pertanto, di portare con sé, oltre ai comuni documenti, anche quelli comprovanti le esigenze lavorative della circolazione al fine di facilitare i controlli lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (dalla rete autostradale alla viabilità principale e/o ordinaria) da parte delle autorità locali, evitando così le sanzioni previste per la violazione dei divieti oggi vigenti.

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