NewsEmergenza Covid-19: domande frequenti per la gestione delle spedizioni e delle transazioni internazionali

12 Marzo 2020

L’acquirente estero rifiuta di ricevere e, conseguentemente, di pagare merce proveniente dall’Italia: è legittimo questo comportamento?

Nel diritto italiano, l’esimente che potrebbe essere sollevata nella descritta situazione è la forza maggiore che, riferita a provvedimenti dell’autorità (c.d. factum principis), richiede che tali provvedimenti (causa dell’impedimento) siano imprevedibili, inevitabili e non imputabili ad una delle parti del contratto.

Sebbene possa affermarsi che, in linea generale, i provvedimenti di emergenza emanati in questi giorni dal Governo, in ottica di contenimento del virus Codiv-19, soddisfino i richiamati requisiti e possano quindi essere considerati eventi di forza maggiore sulla scorta delle legge italiana, in tema di contratti internazionali sarà necessaria una valutazione restrittiva – caso per caso – per poter affermare con certezza che, in merito alla singola situazione concreta e alla normativa applicabile al contratto, si possa invocare tale esimente alle obbligazioni contrattuali (i.e. prendere in consegna la merce e corrispondere il prezzo).

A oggi, infatti, si può ritenere che soltanto specifiche restrizioni o blocchi all’importazione di merci provenienti dal nostro Paese imposte dagli Stati di destino, ovvero da istituzioni internazionali, possano costituire legittima giustificazione, per l’acquirente, per risolvere il contratto di compravendita.

Qualora, dunque, il venditore si vedesse opposta la forza maggiore da parte del proprio cliente estero dovrà richiedere a quest’ultimo di fornire un provvedimento ufficiale che attesti le eventuali restrizioni all’importazione di merci italiane.

 

Ritardo o mancata consegna delle merci: cosa deve fare lo spedizioniere?

Come noto, in generale lo spedizioniere (che non sia anche vettore) non risponde per i casi di ritardo o mancata consegna delle merci.

E’, tuttavia, buona prassi, soprattutto in questo momento, che lo spedizioniere monitori lo stato delle spedizioni, aggiornando costantemente il mandante.

In caso di blocco delle merci, lo spedizioniere dovrà:

  • assumere tutte le informazioni in ordine ai motivi del fermo;
  • richiedere alle autorità dello Stato di provenienza un certificato che attesti la situazione di blocco/forza maggiore (le autorità cinesi, ad esempio, stanno emettendo appositi certificati di “force majeure”);
  • richiedere senza ritardo le opportune istruzioni al mandante.

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