NewsLettura del Decreto 22 marzo 2020: chi deve sospendere l’attività? Chi no? Quali sono gli adempimenti necessari?

23 Marzo 2020

I professionisti dello studio UBFP, sperando di far cosa utile in questo momento di emergenza e ricco di provvedimenti legislativi che si susseguono in modo repentino, ha redatto questa guida per una corretta lettura del Decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo 2020, avente ad oggetto la sospensione di buona parte delle attività produttive industriali e commerciali

1) Quali imprese possono proseguire con la propria attività e quali sono costrette a chiudere?

Il DPCM 22 marzo 2020 prevede la sospensione (e quindi la chiusura) di tutte le attività produttive industriali e commerciali (salvo il caso in cui le stesse possano essere svolte in modalità a distanza o di lavoro agile) dal 23 marzo 2020 al 3 aprile 2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

  1. attività indicate nell’Allegato 1 al DPCM del medesimo 22 marzo 2020 (Allegato 1)
  2. attività che sono funzionali ad assicurare la continuità:

– delle filiere di cui all’Allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020;

– dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali, così come individuati dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 (ovvero, in sintesi, i servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all’assistenza e previdenza sociale, all’istruzione ed alla libertà di comunicazione)

ATTENZIONE: per le attività di cui alla lettera b) è necessaria un’apposita comunicazione al Prefetto del luogo ove ha sede l’impresa.

  1. attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;
  2. attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari;
  3. attività comunque funzionali a fronteggiare l’emergenza;
  4. attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, salvo, anche in questo caso, la facoltà del Prefetto di sospendere le predette attività.

ATTENZIONE: per le attività di cui alla lettera f), salvo che l’attività degli impianti sia finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale, è necessaria un’apposita comunicazione al Prefetto del luogo ove ha sede l’impresa.

  1. attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa;
  2. tutte le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto ove si trova la produzione (in questo caso, quindi, non è sufficiente la sola comunicazione al medesimo Prefetto).

2) Entro quale data dovranno essere sospese le attività da parte del le aziende per le quali è obbligatoria la chiusura?

Le aziende dovranno completare le attività a tal fine necessarie entro il 25 marzo 2020.  Entro il predetto termine deve altresì essere completata la spedizione della merce in giacenza.

3) Che caratteristiche deve avere la comunicazione da inviare al Prefetto competente da parte della società alla quale siano stati affidati servizi funzionali ad assicurare la continuità delle filiere di cui all’Allegato 1? A che indirizzo dovrà inviarsi tale comunicazione?

La comunicazione dovrà contenere la specifica indicazione delle imprese e delle amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite e dovrà essere inviata all’indirizzo PEC della prefettura in cui ha sede la produzione.

Qui il link per trovare gli indirizzi pec delle Prefetture: Indirizzi prefetture

4)  Che caratteristiche deve avere la comunicazione da inviare al Prefetto competente da parte dell’impresa che svolga attività su impianti a ciclo produttivo continuo, dalla cui interruzione potrebbe derivare un grave pregiudizio all’impianto stesso ovvero un pericolo di incidenti?

La comunicazione dovrà indicare in modo dettagliato i motivi del pregiudizio agli impianti in caso di sospensione dell’attività o i motivi del pericolo di incidenti e, come la precedente dovrà essere inviata all’indirizzo PEC della prefettura in cui ha sede la produzione.

Qui il link per trovare gli indirizzi pec delle Prefetture: Indirizzi prefetture

5) Cosa si rischia in caso di violazione delle suddette norme?

L’articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, prevede che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle disposte misure di contenimento è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale. Si ricorda a tale proposito che tale disposizione prevede che “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. Inoltre la violazione degli obblighi imposti dalle misure a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Lo studio UBFP resta a disposizione delle Imprese ai fini della redazione delle comunicazioni di cui al citato DPCM da inviarsi al Prefetto competente, ovviamente, stante il generalizzato momento di crisi, a titolo gratuito.

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