Per i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri l’Agenzia delle dogane ha previsto un differimento di trenta giorni, senza applicazione di interessi, per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra il 17 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020, che vengono eseguiti tramite “conto di debito”.
Per godere di tale beneficio, i soggetti agevolati devono presentare una preventiva autocertificazione, attestante ai sensi e per gli effetti del dpr 445 del 2000, l’appartenenza a uno dei settori individuati dai codici ATECO, già selezionati dal Ministero dei trasporti e dalle Risoluzioni nn. 12/2020 e 14/2020 dell’Agenzia delle Entrate, e precisamente:
– 49.20.00 trasporto ferroviario di merci;
– 49.41.00 trasporto di merci su strada;
– 49.42.00 servizi di trasloco;
– 50.20.00 trasporto marittimo di merci;
– 50.40.00 trasporto merci via acqua;
– 51.21.00 trasporto aereo di merci;
– 52.10.10 magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
– 52.10.20 magazzini frigo c/terzi;
– 52.21.40 interporti;
– 52.22.00 servizi per trasporto marittimo;
– 52.29.10 spedizionieri doganali;
– 52.29.20/21/22 imprese spedizione internazionale e servizi logistici;
– 52.24.10 movimento merci;
– 53.20.00 corrieri senza obbligo di S.U.
Infine, si precisa che il possibile differimento del pagamento dei diritti è vincolato alla capienza del conto di debito originariamente autorizzato, il quale non è stato ampliato dai recenti interventi normativi e di prassi.
Riferimenti: Determinazione direttoriale Prot. 98769/RU del 24 marzo 2020