Con la Determinazione direttoriale Prot. 100430/RU del 26 marzo 2020 e la relativa Nota Prot. 100433/RU del 26 marzo 2020 l’Agenzia delle dogane ha adottato particolari misure organizzative straordinarie per la gestione delle attività istruttorie e autorizzative relative a Decisioni rilasciate tramite CDS, AEO, Esportatore Autorizzato e Carnet ATA.
L’Amministrazione, in particolare, ha invitato gli operatori a non proporre nuove istanze che non abbiano carattere di assoluta necessità, perché indifferibili e urgenti ovvero a ritirare le domande già proposte e non ancora istruite dall’Ufficio competente.
Salvo i tali casi eccezionali, dunque, l’Ufficio competente non procederà all’accettazione delle istanze presentate e non ancora accettate e potrà adottare un diniego per il rilascio di quelle decisioni che non siano a uno stadio avanzato di istruttoria. In quest’ultimo caso, al termine del periodo emergenziale, l’operatore potrà riproporre l’istanza oggetto di diniego che sarà trattata con priorità.
Ove l’istanza riguardi attività di operatori rientranti nei codici ATECO considerati essenziali in questo periodo straordinario, l’Ufficio procederà al completamento dell’istruttoria.
Cosa succede alle autorizzazioni attive?
In tutti i casi di decisioni che prevedono un termine di validità limitato (autorizzazioni di perfezionamento (attivo – IPO – o passivo – OPO -), di ammissione temporanea (TEA) e di uso finale (EUS)) e che abbiano una scadenza imminente (non oltre il 1° maggio 2020), l’Agenzia invita gli operatori economici, laddove sia ravvisata la concreta necessità, a proporre istanza di sospensione sull’apposito portale, indicando:
- motivazione: “misure eccezionali per il contenimento dell’emergenza COVID-19: sospensione delle attività”;
- misure proposte: “ri-attivazione delle attività di cui all’autorizzazione che si chiede di sospendere”;
- termine proposto: un numero di giorni ritenuto congruo per coprire il periodo di inattività complessivo, anche comprendente i giorni di inattività precedenti alla data in cui viene proposta istanza di sospensione.
Gli operatori dovranno proporre tali istanze entro il 31 marzo 2020, in modo da consentire ai funzionari di dare corso a tutte le richieste nel minor numero di giorni di presenza presso l’Ufficio.
Cosa succede alle domande già presentate per l’ottenimento dello status di Esportatore Autorizzato e di AEO?
Relativamente alle istanze per la concessione dello status di Esportatore Autorizzato e alle autorizzazioni AEO, l’Agenzia delle dogane fa un distinguo tra le istanze in uno stadio di istruttoria già avanzato e quelle non ancora proposte o già proposte ma non ancora istruite
Nel primo caso, qualora le attività di istruttoria siano già in stadio avanzato e necessitino solo di integrazioni che possono essere gestite con modalità di lavoro agile, l’Amministrazione darà corso alle attività rimanenti ai fini della decisione conclusiva.
Negli altri due casi, invece, l’Ufficio competente non procederà all’accettazione delle istanze presentate e non ancora accettate e potrà adottare un diniego per il rilascio di quelle decisioni che non siano a uno stadio avanzato di istruttoria. In quest’ultima evenienza, al termine del periodo emergenziale, l’operatore potrà riproporre l’istanza oggetto di diniego che sarà trattata con priorità.
Le uniche istanze che potranno essere esaminate dall’Agenzia sono quelle con carattere di assoluta necessità, perché indifferibili e urgenti.
Come mi devo comportare se sto subendo ritardi nell’ottenimento dei certificati FORM A, EUR.1, EUR-MED, ATR in originale?
In relazione alla vidimazione dei certificati di circolazione FORM A, EUR.1, e/o EUR-MED, i Servizi della Commissione hanno comunicato che, stante la difficoltà per gli esportatori di ottenere i certificati in originale, è possibile che gli stessi possano essere presentati in copia, salvo produzione dell’originale a cessazione dell’emergenza in corso.
Analoga misura potrà trovare validità anche per i certificati ATR, nel contesto degli scambi tra l’UE e la Turchia.
Come mi devo comportare se ho un Carnet ATA scaduto o in scadenza?
Con riguardo ai CARNET ATA, si rammenta che:
- un Carnet ATA scaduto può essere presentato all’Ufficio doganale per la “rimessa nei termini”, entro 1 mese dalla scadenza dello stesso, al solo fine della riesportazione, secondo le modalità previste dall’art. 71 delle disposizioni di servizio del Carnet ATA, ovvero
- il titolare del Carnet, prima della scadenza di validità dello stesso, potrà richiedere alla Camera di Commercio che ha emesso il precedente, un Carnet sostitutivo, che avrà un nuovo termine di validità di 1 anno dalla data di emissione. Al fine di rendere valido tale Carnet sostitutivo, lo stesso dovrà essere presentato insieme al Carnet ATA originario alla dogana extra-Ue del Paese di temporanea esportazione e all’Ufficio doganale dove è stato presentato per la temporanea importazione, o dove si trova la merce, per la presa in carico del nuovo Carnet e il contestuale appuramento dell’originario.
Considerate le difficoltà di questo periodo, relativamente allo svolgimento delle operazioni di riesportazione delle merci, nel caso in cui gli operatori non abbiano potuto ottemperare alle normali procedure citate nei termini previsti, sarà possibile richiedere agli Uffici doganali, di prorogare i termini di riesportazione delle merci, anche oltre la validità del Carnet, in applicazione dell’art. 251 par. 3 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU) che prevede, in circostanze eccezionali, tale deroga, il cui fondamento risiede nell’art. 17 della Convenzione di Istanbul.
Riferimenti: Determinazione direttoriale Prot. 100430/RU del 26 marzo 2020