NewsNuovo decreto 6 aprile 2020: aiuti alle imprese e sospensione adempimenti fiscali

7 Aprile 2020

Nella giornata di ieri 6 aprile 2020, il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo decreto a sostegno delle imprese duramente colpite dai provvedimenti anti-covid emanati dal Governo,  offrendo liquidità (si parla di uno stanziamento di circa 400 miliardi di euro) e sospendendo alcuni adempimenti fiscali.

Pur trattandosi di disposizioni che dovranno trovare conferma nel testo del D.L. che verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il presente intervento offre una prima analisi delle misure pensate per far fronte a questa emergenza.

Liquidità per le imprese

La somma messa a disposizione per favorire la liquidità immediata delle imprese ammonta a 400 miliardi di euro di cui 200 destinati all’export da erogarsi mediante finanziamenti garantiti dallo Stato, attraverso la SACE S.p.A. (società della Cassa Depositi e Prestiti) e il Fondi di garanzia delle PMI.

In particolare, è previsto che SACE S.p.A. conceda fino al 31 dicembre 2020 garanzie alle imprese con sede in Italia (purché diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito) nel rispetto delle seguenti condizioni:

  1. dovrà trattarsi di finanziamenti non superiori a sei anni
  2. l’impresa dovrà impegnarsi a non distribuire dividendi per un anno e a mantenere gli stessi livelli occupazionali.

Inoltre, il Fondo di garanzia delle PMI potrà concedere garanzie fino al 100% per i finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari a imprese di piccole e medie dimensioni, nonché a persone fisiche esercenti impresa e lavoratori autonomi.

Misure fiscali e sospensione adempimenti

Le misure previste in materia fiscale sono:

  1. sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali Irpef, IVA e contributi previdenziali e Inail per:
  • soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 33% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile
  • soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 50 milioni di euro se hanno subito una riduzione del 50% dei ricavi di marzo e aprile 2020 rispetto a marzo e aprile
  1. sospensione, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio, dei versamenti di ritenute su redditi lavoro dipendente, addizionali Irpef, IVA e contributi previdenziali e Inail, dei mesi di aprile e maggio per chi ha aperto la partita IVA successivamente al 31 marzo 2020

N.B. Per le zone più colpite (Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza) si prescinde dalla soglia di fatturato, essendo sufficiente il calo di fatturato del 33%

  1. in tutti i casi sopra elencati i versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazionefino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno
  2. per chi non rientra nelle nuove sospensioni dovrebbero essere confermate le vecchie sospensioni ed in particolare:
  • settori maggiormente colpiti: sospensione fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020;
  • associazioni sportive e federazioni nazionali: sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020;
  1. per i versamenti delle ritenute su redditi lavoro autonomo e provvigioni per soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro, la sospensione già prevista dal 17 marzo al 31 marzo 2020 è estesa fino al 31 maggio 2020 e il versamento delle ritenute, in autoliquidazione, avviene entro il 31 luglio 2020, in unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi;
  2. non saranno applicate sanzioni a chi trasmette all’Agenzia delle Entrate e consegna al dipendente il modello CU entro il 30 aprile;
  3. per il bollo sulle fatture elettroniche se l’imposta del 1° trimestre è inferiore a 250 euro, il versamento avviene entro la scadenza del secondo trimestre (quindi entro il 20 luglio), mentre se l’imposta del 1° e 2° trimestre è inferiore a 250 euro il versamento entro la scadenza del terzo trimestre (quindi entro il 20 ottobre);
  4. i versamenti in scadenza lo scorso 16 marzo 2020 che, in base al D.L. n. 18/2020 (art. 60) sono slittati al 20 marzo, non sono sanzionati se vengono effettuati entro il 16 aprile 2020;
  5. i DURF emessi nel mese di febbraio 2020 sono validi fino al 30 giugno 2020;
  6. sono sospesi dal 23 febbraio al 31 dicembre 2020 i termini per i benefici prima casa(trasferimento residenza entro 18 mesi);
  7. non si applica nessuna sanzione, per chi, per le imposte in acconto della dichiarazione dei redditi di quest’anno, usa il metodo previsionale, in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l’importo versato non è inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
  8. per l’assistenza fiscale di quest’anno i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza;
  9. si introducono ulteriori modifiche alla disciplina dei dividendi distribuiti a società semplici;
  10. si estendono le tipologie di spese ammesse al credito d’imposta attribuito per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro (art. 64, D.L. n. 18/2020) includendo quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Ulteriori misure a sostegno delle imprese:

  1. si dispone il rinvio integrale dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) al 1° settembre 2021;
  2. si prevede che la perdita del capitale, dovuta alla crisi da Covid-19, non pone gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell’alternativa tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti, ed il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’art. 2486 c.c.;
  3. si neutralizzano gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità;
  4. si prorogano i termini di adempimento dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione che abbiano già conseguito con successo l’omologa da parte del tribunale al momento dell’emergenza epidemiologica.

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