L’Agenzia delle dogane, con nota prot. n. 11048 dell’8 aprile 2020, facendo seguito alle note prott. n.102121/RU del 31 marzo 2020 e n. 107046 del 3 aprile 2020, fornisce agli operatori ulteriori chiarimenti sulle prassi dichiarative da seguire per l’accesso al beneficio della franchigia dai diritti doganali, prevista dalla Decisione 491/2020.
Considerata, dunque, la possibilità di accordare la franchigia anche a soggetti che operano per conto di organizzazioni pubbliche, degli enti statali, degli organismi pubblici, degli altri organismi di diritto pubblico ovvero delle organizzazioni caritative o filantropiche approvate, tenendo ferma la necessità di attuare le opportune misure al fine di verificare l’effettiva rispondenza dell’operazione doganale alle condizioni previste dalla Decisione, l’Agenzia dispone che:
– le importazioni per le quali si intende invocare l’applicazione della franchigia devono essere effettuate presentando una dichiarazione doganale (DAU), con indicazione del codice C26 nella casella 37. E’ ribadita l’impossibilità di utilizzo della bolletta informatizzata A22 per tutti i casi in cui l’importazione è effettuata richiedendo la franchigia, comprese le donazioni di DPI;
– la dichiarazione doganale, da trasmettere attraverso il Servizio telematico doganale (SPD), deve essere compilata con le seguenti modalità:
casella 8 “Destinatario”: indicazione del codice fiscale o P.IVA/codice EORI dell’importatore. In tali casi l’importatore, se diverso dal destinatario finale dei beni avente titolo al beneficio ed a condizione che esista un rapporto contrattuale tra i due soggetti, dovrà compilare l’autocertificazione di cui al codice documento 10AO in casella 44;
casella 14 “Dichiarante/Rappresentante”: indicazione del codice EORI del soggetto;
casella 44: andranno inseriti i seguenti codici documento:
- 07AO (obbligatorio nel caso in cui sia indicato il codice C26 nella casella 37): “merci destinate a organizzazioni pubbliche, compresi enti statali, organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico o organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità nazionali ovvero destinate alle unità di pronto soccorso”. Nel sottocampo identificativo deve essere indicata la P.IVA/C.F./Codice EORI del destinatario finale della merce, soggetto rientrante nelle categorie ammesse alla franchigia. Nel caso di importazioni effettuate direttamente dall’ente pubblico o da un soggetto rientrante nelle categorie destinatarie del beneficio, sarà riportata la stessa P.IVA/C.F. della casella 8;
- 08AO (obbligatorio in alternativa al 09AO): “autocertificazione svincolo diretto”;
- 09AO (obbligatorio in alternativa al 08AO): “autocertificazione svincolo celere”;
- 10AO (obbligatorio se casella 8 diversa da 07AO): “Autocertificazione dell’importatore, qualora diverso dal destinatario finale, per merci destinate interamente a soggetti aventi titolo alla franchigia (ex art. 74 Reg. CE 1186/2009 e 51 Direttiva CE 132/2009) su mandato dei medesimi”.
Il soggetto che invia la dichiarazione deve essere abilitato all’utilizzo del servizio telematico doganale (EDI) ed aver attivato la firma digitale occorrente per la trasmissione della dichiarazione a proprio nome.
L’Agenzia, infine, nella nota in commento, ricorda che, nel caso in cui l’importatore sia soggetto diverso dal destinatario e opera per conto e su mandato del suddetto, ai fini dell’autorizzazione allo sdoganamento si dovranno produrre due autocertificazioni, una a carico del destinatario finale delle merci (autocertificazione a svincolo diretto/svincolo celere) e la seconda a carico dell’importatore che agisce per conto del destinatario.
In quest’ultimo documento l’operatore dichiara che le merci, descritte per natura e quantità (comprese le unità supplementari espresse nell’unità di misura anche qualora non previste nella tariffa doganale), sono importate su mandato del destinatario avente titolo.
Le modifiche al sistema telematico per l’efficacia dei codici documento decorreranno dalle ore 00.01 del 10 aprile 2020.
Riferimenti: Nota prot. n. 11048 dell’8 aprile 2020