Con la risposta a interpello n. 117, pubblicata il 23 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto condivisibile l’impostazione del contribuente in merito all’individuazione delle prove alternative da fornire per dimostrare l’avvenuta spedizione o trasporto del bene in altro Stato membro.
Come noto, il regime delle prove intracomunitarie è stato novellato, a partire dal 1° gennaio 2020, dal Regolamento (Ue) 1912/2018, che ha modificato il Regolamento di esecuzione (Ue) 282/2011, inserendo l’art. 45-bis.
Tale norma disciplina i casi in cui si presume soddisfatta la condizione del trasferimento dei beni da uno Stato membro all’altro, condizione necessaria (insieme a quelle elencate all’art. 138 della Direttiva (Ce) 2006/112) affinché l’operazione non sia tassata sul piano Iva nel Paese del cedente.
Il fatto che il cedente non sia in possesso della documentazione richiesta affinché la presunzione operi, tuttavia, non implica automaticamente che il regime dell’art. 138 non si applichi. E invero, sarà onere del cedente dimostrare all’Amministrazione che i requisiti per la non imponibilità, compreso il trasporto, sono stati in ogni caso soddisfatti.
Tale interpretazione, già avvallata dalla Commissione Ue con le Note esplicative del 4 dicembre 2019, sembra essere stata condivisa anche dall’Agenzia delle entrate che, con la risposta a interpello in commento (e richiamando la precedente risposta n. 100 dell’8 aprile 2019), ha confermato che, in caso di cessioni intracomunitarie franco magazzino, è possibile per l’operatore provare l’avvenuto trasferimento dei beni tramite ii seguenti documenti:
- fattura di vendita emessa ai sensi dell’articolo 41 del decreto-legge n. 331 del 1993;
- CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione;
- documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
- elenchi riepilogativi Intrastat
A parere dell’Agenzia, infatti, tale documentazione rispetta i requisiti già analizzati nella precedente risposta a interpello n. 100 dell’8 aprile 2019, in cui è esplicitato che gli ulteriori documenti utilizzati a corredo del documento di trasporto, attestante la destinazione dei beni e normalmente firmato dal trasportatore per presa in carico, possono “costituire prova dell’avvenuta cessione a condizione che:
1) dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;
2) si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat”.