NewsRimborso addizionale provinciale accisa 2010 – 2011: linee guida della Cassazione per consumatori e fornitori

27 Aprile 2020

La Corte di Cassazione, con la sentenza 23 ottobre 2019 n. 27099, ha recentemente confermato la possibilità di recuperare l’addizionale provinciale sull’accisa, relativa all’energia elettrica, versata nel biennio 2010 – 2011.

La Corte ha evidenziato che l’addizionale in questione non doveva essere pagata poiché la norma nazionale, che l’aveva introdotta per alimentare gettito degli enti locali, era in conflitto con la Direttiva 2008/118/CE.

 

Chi può chiedere il rimborso?

I titolari di utenze elettriche non domestiche, sui consumi fino a 200.000 kWh mensili.

I fornitori di energia, a seguito di sentenza negativa passata in giudicato

 

Come si chiede il rimborso?

Per le Società che desiderano recuperare l’accisa è necessario instaurare una causa civile nei confronti del fornitore, il quale, solo a seguito di una sentenza negativa passata in giudicato, potrà, a sua volta, richiedere il rimborso all’Agenzia delle dogane.

Al momento, infatti, non è possibile per il consumatore richiedere direttamente il rimborso alla Dogana, salvo nei casi in cui si dimostri oltremodo gravosa l’azione esperibile nei confronti del fornitore (i.e. ipotesi di fallimento del fornitore).

 

Perché vale la pena approfondire la questione?

Se il consumatore, nel 2010 e 2011, ha avuto buoni consumi di energia elettrica, può chiedere a rimborso fino a un massimo di € 27.000 circa, per anno, per ogni utenza operativa all’epoca.

 

In qualità di consumatore, quanto tempo ho per richiedere il rimborso?

È importante tenere presente che la menzionata domanda deve essere presentata entro il termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere da ciascun singolo pagamento delle accise addebitate in bolletta.

Per evitare le conseguenze della prescrizione, pertanto, dopo aver conteggiato l’ammontare complessivo dell’addizionale versata nel 2010 e 2011, occorre predisporre formale richiesta di ripetizione dell’importo versato.

Laddove, poi, la diffida non sortisse effetto, si dovrà promuovere un ordinario giudizio civile nei confronti del fornitore.

 

E se sono un fornitore, come devo comportarmi?

Il fornitore, nel caso in cui il consumatore finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, può richiedere il rimborso all’Agenzia delle dogane, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza.

 

Lo Studio UBFP rimane a disposizione di tutti coloro, consumatori e fornitori, che fossero interessati a formulare richiesta di rimborso e, nell’imminenza, a interrompere la prescrizione del diritto.

Studio Legale UBFP

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