NewsAccise sui prodotti immessi in consumo: sospesi fino al 31 maggio verbali di constatazione, avvisi di pagamento e sanzioni, compreso il divieto di estrazione da deposito fiscale

29 Aprile 2020

Come noto, il Decreto Cura Italia, all’art. 67, comma 1, ha disposto la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Tale norma, di portata generale, ha ricompreso anche i tributi disciplinati dal Testo unico delle accise (TUA).

Con la determinazione direttoriale n. 126776 del 26 aprile 2020, l’Agenzia delle dogane ha dato attuazione alla citata disposizione, sospendendo l’azione dell’Amministrazione con particolare riferimento all’efficacia degli atti susseguenti alla constatazione, da parte degli Uffici delle dogane, di inadempienze all’obbligo di pagamento nei termini prescritti dall’art. 3, comma 4, del TUA, nonché al divieto di estrazione dal deposito fiscale contemplato dal medesimo comma.

E invero, il citato art. 3, comma 4, TUA, prevede che per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell’accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo (tranne per il mese di luglio, ove il pagamento è effettuato entro il 20 agosto, e per le immissioni in consumo avvenute dal 1° al 15 dicembre, ove il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese). In caso di ritardo nell’adempimento descritto, è applicata l’indennità di mora e, inoltre, sono dovuti gli interessi. Dopo la scadenza del termine, poi, non è consentita l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta.

Il provvedimento dell’Agenzia, dunque,  sancisce che il verbale di constatazione, l’avviso di pagamento e l’atto di irrogazione delle sanzioni predisposti nei confronti dei soggetti obbligati, a fronte dell’inosservanza delle scadenze citate, ricadenti nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020, saranno notificati a partire dal 1° giugno 2020.

L’Ufficio chiarisce, altresì, che durante il periodo di sospensione e fino al completamento delle attività di notificazione al soggetto tenuto al pagamento, resterà sospesa anche la misura accessoria prevista che vieta l’estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta.

Riferimenti: Determinazione direttoriale n. 126776 del 26 aprile 2020

Nota prot. n. 126782/RU del 26 aprile 2020

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