NewsForza maggiore: nuova clausola Icc per i contratti internazionali

27 Maggio 2020

La Camera di Commercio Internazionale ha recentemente aggiornato le Clausole ICC Force Majeure (forza maggiore) e Hardship al fine di offrire alle imprese un aiuto nella redazione dei contratti internazionali e rispondere efficacemente a eventi imprevisti come l’emergenza Covid.

Tra le principali novità delle nuove clausole Forza maggiore/Hardship ICC 2020, che aggiornano le precedenti versioni del 2003, vi sono:

  • una presentazione più semplice
  • una seconda forma abbreviata della clausola di forza maggiore che combina brevità ed elementi indispensabili – risultando particolarmente adatta alle PMI
  • un ampliamento delle opzioni per soddisfare le diverse esigenze delle imprese nella clausola di Hardship per la risoluzione e la modifica dei contratti.
  • Indicazione di brevi note esplicative nel testo della clausola, al fine di attirare l’attenzione del lettore ad alcuni problemi critici.

Le clausole tipo ICC potranno essere incorpora espressamente nel testo contrattuale o dallo stesso essere richiamate per riferimento, pertanto un qualsiasi riferimento nel contratto alla “Clausola ICC”, in assenza di prove contrarie, sarà considerato come un rinvio alla Clausola stessa (come accade per gli Incoterms)

La definizione di forza maggiore

La clausola di forza maggiore ICC 2020 fornisce la seguente definizione generale di forza maggiore:
“Forza maggiore” indica il verificarsi di un evento o circostanza (“Forza maggiore evento”) che impedisce a una parte di eseguire uno o più dei suoi obblighi contrattuali ai sensi del contratto, se e nella misura in cui la parte colpita dall’impedimento (“la parte interessata”) dimostri:

  1. a) che tale impedimento è al di fuori del suo ragionevole controllo; e
  2. b) che non poteva ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto; e
  3. c) che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte interessata.

Affinché la forza maggiore possa essere invocata, dette condizioni devono coesistere e, dunque, verificarsi tutte al fine di alleggerire una parte delle sue funzioni.

Come già previsto nella versione del 2003, la clausola prevede il criterio della ragionevolezza e non l’assoluta impossibilità: ciò significa che le situazioni in cui le prestazioni seppur teoricamente possibili, risultino in realtà non praticabili, possono essere considerate forza maggiore.

L’elenco degli eventi di forza maggiore
La clausola 2020 prevede poi una serie di eventi di forza maggiore ed in particolare:

  • guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atto di nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
  • guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atto di terrorismo, sabotaggio o pirateria
  • restrizioni dei transiti commerciali o di valuta, embargo;
  • atti dell’autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, espropriazione, acquisto forzoso, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
  • calamità, epidemia, catastrofe naturale or evento naturale estremo;
  • esplosione, incendio, distruzione di equipaggiamenti, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o corrente elettrica;
  • conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche e edifici.

Laddove presente uno qualsiasi di questi eventi scatta automaticamente la presunzione di prova delle condizioni (a) e (b).

In altre parole, lo schema prevede che, in assenza di prove contrarie, si presume che gli eventi di forza maggiore elencati soddisfino tout court le condizioni (a ) e (b) e pertanto, in loro presenza, la parte interessata dovrà “solo” provare la condizione (c), ovvero che gli effetti dell’impedimento non potevano ragionevolmente essere evitati o superati, senza dover dimostrare che l’evento era imprevedibile e al di fuori del suo controllo.

NB L’elenco di eventi di cui alla clausola 2020 non è tassativo e può essere aumentato o ridotto in base alle esigenze specifiche delle parti.

Come opera la clausola in riferimento al Covid 19?

Poiché la clausola ICC menziona espressamente epidemie all’interno degli eventi elencati, il soggetto che la invochi, non deve dimostrare che l’evento era al di fuori del suo controllo ed era imprevedibile al momento della conclusione del contratto, ma deve dimostrare che tale evento ha effettivamente impedito la prestazione alla data concordata.

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