NewsAccise e Decreto Rilancio: analisi delle novità normative

27 Maggio 2020

Con l’obiettivo di fornire una panoramica di tutte le previsioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), in materia di accise, lo Studio ha elaborato il seguente schema tecnico, suddiviso articolo per articolo.

Art. 129 – Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica

In primo luogo, con l’art. 129, sono state riviste le scadenze di pagamento delle imposte sull’energia elettrica e sul gas naturale.

Le rate di acconto mensili relative ai mesi da maggio a settembre 2020 saranno versate nella misura del 90% del dovuto e il relativo conguaglio dovrà essere effettuato in un’unica soluzione, per il gas naturale, entro il 31 marzo 2021 e, per l’energia elettrica, entro il 16 marzo 2021.

In alternativa, è ammessa la possibilità di rateizzare detto conguaglio in dieci rate mensili di pari importo, senza interessi, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021.

Le somme eventualmente risultanti a credito saranno detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi alla presentazione della dichiarazione annuale.

Per completezza, si ricorda che il termine di pagamento della rata di acconto dell’accisa sull’energia elettrica relativa al mese di maggio 2020 è stato differito dal 16 al 20 maggio 2020.

Art. 130 – Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

E’ stato previsto, all’art. 130, il differimento di alcuni adempimenti e, in particolare, l’efficacia delle disposizioni che prevedono l’introduzione:

  1. a) di obblighi autorizzativi e di contabilizzazione dei prodotti energetici per i piccoli depositi, slittati al 1° gennaio 2020;
  2. b) di un sistema di tracciamento del trasferimento intraunionale di prodotti classificabili come oli lubrificanti, slittato al 1° ottobre 2020;
  3. c) dell’obbligo di installazione del sistema INFOIL per i depositi di prodotti energetici aventi capacità superiore a 3.000 mc, slittato al 31 dicembre 2020;
  4. d) dell’obbligo di presentazione in forma telematica del DAS, slittato al 30 settembre 2020;
  5. e) del termine per l’adozione del provvedimento dell’Agenzia delle dogane sui tempi e modalità per la trasmissione dei dati inerenti all’energia elettrica e il gas naturale trasportati da parte dei soggetti vettorianti e di quelli relativi alle fatturazioni ai consumatori finali, slittato al 31 dicembre 2020.

Art. 131 – Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo dell’anno 2020, l’art. 131 prevede che i pagamenti dell’accisa siano considerati tempestivi se effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si applicano le sanzioni e l’indennità di mora previste per il ritardato pagamento.

Art. 132 – Disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici

In considerazione dello stato di emergenza, inoltre, il Decreto rilancio prevede che i pagamenti degli acconti relativi all’accisa sui prodotti energetici, immessi in consumo nei mesi da aprile ad agosto 2020, possono essere eseguiti nella misura dell’80%:

  1. a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di aprile 2020;
  2. b) alle scadenze previste dall’art. 3, comma 4, Tua per i prodotti energetici immessi in consumo nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto 2020.

Il versamento del saldo è effettuato entro il termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

Art. 162 – Rateizzazione del debito di accisa

È prevista la possibilità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici che si trovi in condizioni oggettive e temporanee di difficoltà economica, documentate e riscontrabili dall’Agenzia delle dogane.

La norma in esame, abrogando il periodo finale della precedente disposizione, non richiede più l’emissione di un decreto da parte del Ministero dell’economia per essere esecutiva e, di conseguenza, il contribuente potrà presentare istanza di rateizzazione del debito relativo alle immissioni in consumo effettuate nel mese precedente (e, al massimo, per i due mesi successivi) entro la data fissata per il pagamento dell’accisa.

L’Agenzia delle dogane, entro 15 giorni, autorizzerà, in caso di accoglimento dell’istanza, il pagamento suddiviso in un numero di rate che consenta il completo versamento entro la data prevista per il versamento dell’imposta sui prodotti immessi in consumo nel mese di novembre dello stesso anno.

Art. 163 – Proroga in materia di tabacchi

Il pagamento dovuto per i mesi di aprile e maggio 2020 a titolo di accisa sui prodotti da fumo e sui tabacchi da inalazione senza combustione, nonché di imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e sui prodotti accessori ai tabacchi, è prorogata al 31 ottobre 2020, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno.

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