NewsDecreto Rilancio: differimento del pagamento dei diritti doganali

27 Maggio 2020

Il decreto legge 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) è intervenuto per cercare di sostenere l’economia del Paese anche attraverso una serie di interventi di natura finanziaria a sostegno delle imprese.

Dal punto di vista doganale, l’art. 161 della citata normativa, in scia rispetto ai precedenti interventi normativi, ha stabilito che, in presenza di determinati requisiti, il pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, effettuati secondo le modalità del conto debito, è prorogato di 60 giorni senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

A tale riguardo, l’Agenzia delle dogane, come ormai da abitudine, ha emanato apposita determinazione direttoriale (prot. 152155 del 21 maggio) allo scopo di dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto.

In particolare, il documento di prassi ha specificato che possono presentare istanza i titolari di conti di debito, così come disciplinato dagli articoli 78 e 79 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, purché rientrino nelle seguenti categorie:

– soggetti di cui all’art. 61, comma 2, lettera n) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nell’articolo 61, comma 2, lett. o) della legge 24 aprile 2020, n. 27 (soggetti del settore logistica-trasporti);

– soggetti di cui all’art. 18, commi 1 e 3 del decreto-legge 8 aprile, n. 23, che dimostrino di aver subito rispetto ai mesi del 2019 corrispondenti a quelli della scadenza naturale dei “conti di debito”, una diminuzione del fatturato:

  • di almeno il 33% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
  • di almeno il 50% rispetto agli stessi mesi dell’anno precedente, se nell’anno di imposta 2019 hanno prodotto ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro.

La valutazione della riduzione dei ricavi deve essere effettuata considerando la mensilità precedente a quella di scadenza del “conto di debito” e quindi:

– mese di aprile relativamente ai pagamenti che scadono nel mese di maggio;

– mese di maggio relativamente ai pagamenti che scadono nel mese di giugno; – mese di giugno relativamente ai pagamenti da eseguire a luglio.

Orbene, dalla lettura del provvedimento sembrerebbe appurato che i soggetti appartenenti alla categoria logistica-trasporti, siano esonerati dalla dimostrazione del calo di fatturato ma debbano limitarsi ad autocertificare il proprio codice Ateco.

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