NewsDispositivi medici e DPI: riduzione dell’aliquota Iva e periodo transitorio di esenzione

27 Maggio 2020

Con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), è stata prevista la riduzione al 5% dell’aliquota Iva applicabile alle cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, il decreto, all’art. 124, comma 1, ha esteso l’elenco dei prodotti previsti nella Tabella A, parte II-bis, allegata al dpr n. 633/1972, aggiungendo il numero 1-quater, recante il seguente elenco di beni: ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

A seguito di tale modifica, dunque, l’aliquota Iva applicabile a tali prodotti è pari al 5%.

A ciò si aggiunga che, al secondo comma dell’art. 124, il Decreto Rilancio prevedere altresì, in via transitoria, un regime ulteriormente favorevole.

E invero, tale norma stabilisce che le cessioni dei beni sopra elencati, effettuate entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti dette operazioni.

Alla luce di quanto illustrato, dunque, si segnala che:

– sino al 31 dicembre 2020, le importazioni dei beni elencati sono esenti dall’Iva, con diritto di detrazione in dichiarazione ove fosse già stata assolta;

– a decorrere dal 1° gennaio 2021, all’importazione dei beni elencati si applicherà l’aliquota Iva pari al 5%.

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