Con la Determinazione direttoriale prot. n. 262063/RU del 28 luglio 2020, l’Agenzia delle dogane, nel confermare l’ambito di applicazione e le disposizioni di cui all’art. 1 della Decisione UE n. 491/2020, ha disposto l’estensione dell’efficacia temporale delle esenzioni da dazi e Iva all’importazione per le merci destinate a contrastare gli effetti della pandemia dovuta al virus Covid-19.
Tale beneficio è stato esteso alle operazioni di importazione effettuate fino al 31 ottobre 2020.
I requisiti sostanziali per l’accesso al beneficio non sono mutati e, di conseguenza, restano invariate:
– le categorie di soggetti ammessi alla fruizione del beneficio, essendo l’ambito circoscritto alle importazioni effettuate da o per conto di Organizzazioni statali inclusi Enti statali, Enti pubblici e altri Organismi di diritto pubblico; unità di pronto soccorso; altre organizzazioni di beneficenza o filantropiche approvate dalle Autorità competenti;
– le finalità cui sono destinate le merci importate in esenzione, ossia la distribuzione gratuita nei confronti delle persone colpite da Covid-19 ovvero esposte al rischio di essere contagiate o comunque impegnate nella lotta contro la pandemia;
– l’impegno a non prestare, cedere o vendere a soggetti non aventi titolo all’esenzione o non coinvolti nelle finalità di cui sopra e a non destinare le merci ad usi diversi da quelli sopra menzionati.
L’applicazione del beneficio è soggetta alla verifica, da parte dell’Ufficio delle Dogane competente, della sussistenza in capo ai soggetti richiedenti il beneficio delle condizioni di cui alla Decisione 2020/491 della Commissione.
Resta onere del destinatario finale delle merci importate attestare sia l’appartenenza alle categorie dei soggetti beneficiari sia la destinazione della merce importata alle finalità e con i vincoli previsti. Alle operazioni descritte sono applicabili le modalità operative già fornite nella Circolare 19/2020.
In ultimo, si ricorda che le importazioni in esenzione sono oggetto di un particolare regime di controllo a posteriori per il quale, all’emergere di irregolarità di natura amministrativa e/o penale,
seguiranno le sanzioni previste dallo specifico quadro normativo oltre all’eventuale recupero dei diritti dovuti.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei propri Clienti per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento in merito ai temi brevemente descritti.
Riferimenti: Determinazione direttoriale n. 262063 del 28 luglio 2020