NewsTrasporto di beni in deposito extra-UE e successiva vendita in e-commerce assimilabili a una cessione all’esportazione

11 Agosto 2020

Le cessioni effettuate con modalità di e-commerce a privati consumatori, con preventivo trasferimento in un Paese extracomunitario, rappresentano esportazioni anche ai fini Iva.

Queste le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate attraverso la risposta a interpello n. 238 dello scorso 3 agosto 2020.

La questione trae origine da una richiesta effettuata da un soggetto italiano che commercializza i propri prodotti attraverso una piattaforma online.

In particolare, dal punto di vista logistico e amministrativo, la merce parte dall’Italia per essere trasferita in un magazzino di proprietà di terzi situato in una zona franca di uno Stato extra-UE, in attesa di essere venduta a privati consumatori di questo Paese. Importante precisare che la merce rimane di proprietà dell’operatore italiano fino a quando non è venduta al cliente privato.

A parere dell’istante tale cessione sarebbe regolata dall’articolo 7-bis del d.p.r. 633 del 1972, secondo cui l’operazione non è territorialmente rilevante, giacché si tratterebbe di cessione di beni già presenti sul territorio extracomunitario (carenza del requisito territoriale).

Orbene, sulla base dei citati elementi, l’Agenzia delle entrate non ha aderito alla tesi del contribuente, precisando che l’operazione deve essere preliminarmente suddivisa in due distinti passaggi: un’esportazione ai soli fini doganali verso il magazzino del soggetto terzo (operazione franco valuta) e una successiva cessione dei beni a soggetti privati.

A questo punto l’Ufficio ha ritenuto che l’operazione, nonostante i differenti passaggi, dovesse essere valutata nel suo insieme, assumendo, pertanto, i connotati di una cessione all’esportazione anche ai fini Iva, idonea a formare plafond.

L’Agenzia ha ritenuto assimilabile la fattispecie descritta dalla Società al c.d. consignment stock, trattandosi anch’esso di un contratto in cui il requisito del trasferimento della proprietà assume un ruolo importante nell’ambito di una cessione all’esportazione.

Se, infatti, in esecuzione di un contratto di consignment stock, la merce è inviata dall’Italia in un Paese extracomunitario, presso un deposito fiscale di proprietà dell’acquirente estero o di un terzo cui quest’ultimo possa accedere, all’atto del prelievo dei beni dal deposito da parte dell’acquirente, si dà esecuzione alla compravendita e si realizzano i presupposti per inquadrare l’operazione come cessione all’esportazione non imponibile ai sensi dell’articolo 8, primo comma, lettera a), del d.p.r. 633 del 1972.

Tale approccio è da considerarsi un’importante apertura per la gestione del commercio elettronico che, anche in ottica Brexit, rappresenta uno strumento fondamentale per le aziende che intendono aprirsi a nuovi mercati.

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