Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i due attesi decreti MISE sui requisiti tecnici e sulle asseverazioni, che vanno a completare il quadro normativo per l’applicazione delle agevolazioni del Superbonus 110%.
Ma se per il DM Asseverazioni l’entrata in vigore era già stata prevista con la pubblicazione sul sito del MISE (di talché quella in Gazzetta Ufficiale può considerarsi mera formalità burocratica), per il DM Requisiti Minimi l’art.12 comma 4 dispone espressamente che “le disposizioni di cui al presente decreto, entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana“, con la conseguenza che, a partire dal 6 ottobre 2020, il DM Requisiti Minimi è entrato in vigore ed è quindi terminato il cd. “periodo transitorio”.
DM REQUISITI MINIMI
Il DM Requisiti Minimi (o DM Prezzi), redatto dal MISE con il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ad oggetto:
- la definizione dei requisiti tecnici che devono soddisfare i singoli interventi (da quelli di efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, a quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui ai commi 1 e 2 dell’art 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) ai fini delle agevolazioni;
- la definizione dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
- l’individuazione dei soggetti ammessi a beneficiare delle detrazioni;
- l’indicazione delle spese in relazione alle quali la detrazione è prevista;
- l’indicazione degli attestati di prestazione energetica e sulle asseverazioni dei tecnici abilitati per gli interventi che accedono alle detrazioni;
- l’indicazione delle procedure e delle modalità di esecuzione di controlli a campione che, eseguiti dall’ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, saranno volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.
Il decreto è infine corredato dai seguenti allegati tecnici:
- Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali;
- Tabella di sintesi degli interventi;
- Scheda dati sulla prestazione energetica (dati estratti da APE o AQE);
- Scheda informativa;
- Requisiti degli interventi di isolamento termico;
- Requisiti delle pompe di calore;
- Requisiti degli impianti e degli apparecchi a biomassa;
- Collettori solari;
- Massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi dell’Allegato A.
DM ASSEVERAZIONI
Il DM Asseverazioni ha invece ad oggetto la definizione di asseverazione e la disciplina delle modalità di trasmissione della stessa ai vari organi competenti (tra cui ovviamente l’ENEA).
In particolare:
- l’art. 1, definisce l’asseverazione come la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato con cui attesta che gli interventi previsti dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 119 del Decreto Rilancio rispondono ai requisiti di cui all’allegato A del DM Requisiti Minimi e che i costi sono congrui rispetto a quelli previsti dal comma 2 art. 3 dello stesso DM Requisiti Minimi;
- l’art. 2 elenca i requisiti essenziali, a pena di invalidità, previsti per l’asseverazione del tecnico
- l’art. 3 stabilisce le modalità e i termini per la trasmissione.
Ad Enea spetta il compito di procedere ai controlli sulla regolarità e la completezza delle asseverazioni per consentire ai beneficiari di accedere alle detrazioni, alla cessione o allo sconto, nonché di eseguire controlli a campione su tutte le asseverazioni relative agli interventi avviati prima del 1° luglio 2020.
Per le asseverazioni infedeli, fermo restando le sanzioni penali per i casi più gravi che costituiscono reato, sono previste sanzioni amministrative da 2.000 a 15.000 euro. Prevista inoltre la decadenza dal beneficio fiscale per il committente, il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata e la comunicazione all’ordine professionale di appartenenza del tecnico abilitato.
L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 % del valore economico complessivo dei lavori preventivato, e dovrà essere redatta secondo i moduli tipo di cui all’Allegato 1 e 2 del DM in parola.