NewsNessuna agevolazione IMU se i coniugi risiedono in comuni diversi

9 Ottobre 2020

Con la recente sentenza 24 settembre 2020, n. 20130, la Corte di Cassazione, superando le direttive espresse dal ministero delle Finanze, ha ristretto le maglie delle agevolazioni Imu.

Come noto, con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, il Mef aveva riconosciuto, ai coniugi che abitino in due Comuni diversi, la possibilità di applicare l’agevolazione, considerando entrambi gli immobili come abitazioni principali, basandosi sul presupposto che“ […] in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative“.

Al contrario, nella sentenza in commento la Corte di cassazione ha precisato che, dal momento che la disciplina Imu dispone letteralmente che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” e che le norme agevolative sono di stretta interpretazione, il riferimento “alla stessa unità immobiliare” implica non solo la dimora stabile nell’immobile, ma anche la residenza anagrafica all’interno dello stesso, sia per il possessore che per il suo nucleo familiare.

Alla luce di ciò, dunque, nell’ipotesi in cui due coniugi abbiano stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due abitazioni che appartengono a due Comuni diversi, nessuno dei due fabbricati può essere considerato abitazione principale.

Questa regola si affianca a quella per cui lo stesso nucleo familiare non possa avere due abitazioni principali nello stesso Comune, posto che in questo caso è la stessa normativa a imporre che le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applichino per un solo immobile.

La sentenza in esame, assumendo una posizione in aperto contrasto con quella ministeriale, sembra aprire le porte all’attività di accertamento e recupero dell’Imu, non solo sulle case turistiche considerate abitazione principale, ma anche sulle abitazioni site in altra città, dove il resto della famiglia ha mantenuto la residenza.

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