NewsAutorizzazione AEO: la Commissione europea fornisce nuovi chiarimenti sui requisiti

24 Novembre 2020

Con il Regolamento di esecuzione 18 novembre 2020, n. 2020/1727, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 19 novembre 2020, la Commissione modifica il Regolamento di esecuzione 2015/2447 (RE) con riferimento ad alcune norme riguardanti la figura dell’Operatore economico Autorizzato (AEO).

In particolare, la Commissione, al fine di garantire un’applicazione omogenea dei criteri previsti dal CDU per il conseguimento dello status di AEO, ha introdotto un chiarimento relativo al requisito dell’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente (art. 39, par. 1, lett. a), CDU).

Tale criterio è considerato soddisfatto se:

a) non è stata adottata alcuna decisione da parte di un’autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che le persone indicate al seguente punto b) abbiano commesso tali violazioni nel corso degli ultimi tre anni, in relazione alla propria attività economica;

b) nessuna delle seguenti persone abbia precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica, compresa, se del caso, l’attività economica del richiedente:

  • il richiedente,
  • il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente e
  • la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione

Se i soggetti indicati, al di fuori del richiedente, siano stabiliti o abbiano la propria residenza in un paese terzo, l’autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui
all’articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Il Regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Riferimenti: Regolamento di esecuzione 18 novembre 2020, n. 2020/1727

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