Con la Determinazione direttoriale prot. n. 419205 del 19 novembre 2020 l’Agenzia delle dogane ha chiarito che anche i soggetti che effettuano operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate ai sensi dell’art. 203 CDU, anche derivanti da transazioni di vendita diretta on line, senza utilizzo di piattaforme marketplace, possono avanzare istanza per essere ammessi a svolgere le suddette attività mediante una procedura semplificata (cd. “easy free back”).
Tali soggetti ammessi alla procedura sono iscritti in un apposito elenco istituito presso la Direzione Dogane denominato: “RETRELIEF (Returnedgoods – Relief from import duty)”. L’iscrizione è effettuata in via preventiva ed ha validità annuale.
Per poter procedere all’iscrizione citata, il soggetto dovrà dimostrare di essere in possesso di determinati requisiti e dovrà presentare idonea istanza presso l’Ufficio delle dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.
L’Agenzia, una volta effettuate le verifiche necessarie in merito all’idoneità del soggetto, accoglie o rigetta l’istanza presentata.
A seguito dell’iscrizione all’elenco, i controlli sono effettuati prevalentemente a posteriori, anche presso il soggetto autorizzato, mediante verifiche periodiche.
I benefici possono essere riconosciuti anche quando le operazioni di export e di successiva reintroduzione in franchigia sono effettuate per conto del soggetto autorizzato da un terzo, mediante dichiarazione della merce in rappresentanza indiretta.
Riferimenti: Agenzia delle dogane, Determinazione direttoriale prot. n. 419205 del 19 novembre 2020