NewsEsportatore abituale e nota di variazione IVA in aumento: sì al diritto alla detrazione

24 Novembre 2020

Il cessionario, esportatore abituale, ha diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitata dal cedente attraverso l’emissione della nota di variazione, anche nel caso in cui sia scaduto il termine relativo al diritto sorto.

Lo ribadisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 531 del 5 novembre 2020 con cui una società, richiamando i chiarimenti resi dall’Amministrazione con precedente risposta n. 267 del 2020, ritiene di poter esercitare il diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione delle note di variazione, benché nel caso di specie la regolarizzazione sia avvenuta oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di effettuazione dell’operazione (2017).

Nel caso in esame, infatti, la regolarizzazione delle operazioni sarebbe avvenuta oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di effettuazione delle operazioni e, pertanto, in assenza di elementi di frode, devono trovare applicazione i principi giuridici della Corte di giustizia e della Corte di Cassazione già richiamati nella citata risposta n. 267/2020, e la soluzione ivi adottata.

L’Agenzia, pertanto, conferma il principio secondo cui, in base al combinato disposto degli articoli 19, comma 1, secondo periodo e 26, comma 1, del dpr 633 del 1972 (Decreto IVA), deve salvaguardarsi la neutralità dell’IVA e, dunque, l’esercizio del diritto alla detrazione (in quanto corollario della prima).

Da ciò consegue che al contribuente che abbia ricevuto, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, una nota di variazione in aumento ex art. 26, comma 1, Decreto IVA, per correggere errori nella qualificazione della operazione originaria, non possa essere precluso il diritto alla detrazione della maggiore IVA addebitatagli.

L’Agenzia delle Entrate specifica, inoltre, che il giorno dal quale si può esercitare il diritto è quello dell’emissione della nota di variazione in aumento e che il diritto alla detrazione potrà essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del ridetto Decreto IVA.

Riferimenti: Agenzia delle entrate, Risposta a interpello n. 531 del 5 novembre 2020

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