NewsBrexit: chiarimenti della Dogana sulle procedure di esportazione verso UK

24 Dicembre 2020

Con la Circolare n. 49 del 18 dicembre 2020, prot. n. 466464/RU, l’Agenzia delle dogane ha comunicato agli operatori l’attuazione di alcuni interventi di semplificazione nonché alcuni chiarimenti relativamente agli adempimenti previsti in materia di esportazione, al fine di facilitare il traffico verso il Regno Unito dal 1° gennaio 2021.

In particolare, l’Ufficio ha previsto la possibilità di proporre anticipatamente, mediante il Trader Portal (TP), le istanze di autorizzazione per i regimi speciali diversi dal transito indicando una data successiva al 31 dicembre 2020 per l’inizio validità dell’autorizzazione.

Ove, invece, non fosse possibile richiedere tempestivamente dette autorizzazioni, sarà possibile regolarizzare le operazioni di importazione/esportazione svolte dal 1° gennaio 2021 con la richiesta di una autorizzazione con effetto retroattivo ex art. 211, par. 2, CDU.

La concessione di autorizzazioni ai regimi speciali che prevedono il possesso di una garanzia potrà avvenire anche in assenza di tale garanzia, purchè la stessa sia ottenuta al più tardi al momento del primo vincolo delle merci al regime autorizzato.

In merito, poi, all’istituto del luogo approvato per l’esportazione, che consente la presentazione e lo svolgimento dei controlli sulle merci in un luogo diverso dalla dogana, si segnala che è prevista una procedura semplificata ai fini dell’ottenimento di tale autorizzazione con la verifica dell’ufficio solo su base documentale.

L’Agenzia, infine, rammenta agli operatori i criteri per la corretta individuazione dell’ufficio doganale competente per la presentazione, in modalità telematica, della dichiarazione di esportazione: il criterio fondamentale, come noto, è quello del luogo in cui è stabilito l’esportatore, per cui sono previste alcune specifiche eccezioni.

Le merci, dopo essere state svincolate dall’ufficio di esportazione devono essere presentate, accompagnate dal DAE (documento di accompagnamento esportazione), all’ufficio di uscita dichiarato il quale le tiene sotto sorveglianza doganale fino all’effettiva uscita dal territorio unionale e invia, all’ufficio di export, il messaggio telematico “risultato di uscita”.

Tale messaggio con l’indicazione “uscita conclusa” costituisce, come noto, certificazione dell’effettiva uscita dei beni dall’Unione europea.

In conclusione, nel documento in commento è ricordato come dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito aderirà alla Convenzione del transito comune (CTC) e, pertanto, le merci unionali trasportate verso tale Paese, dopo essere state vincolare alla procedura di esportazione, potranno essere successivamente vincolate a detto regime e godere delle relative semplificazioni (i.e. espletare le formalità doganali presso un ufficio interno anziché presso un ufficio doganale di frontiera).

Lo scenario Brexit è in continua evoluzione e, a prescindere dalla sottoscrizione di un accordo commerciale, non va sottovalutato l’impatto che tale separazione in ogni caso provocherà, dal 1° gennaio prossimo, sia per quanto riguarda i nuovi adempimenti e le relative responsabilità in ambito doganale che per ciò che concerne l’organizzazione aziendale sia logistica che contrattuale.

A tale proposito, lo Studio UBFP rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e analisi necessaria al fine di ottimizzare i flussi aziendali di merci nonché fare luce sulle nuove responsabilità in capo ai soggetti esportatori e importatori.

Riferimenti: Agenzia delle dogane, Circolare 49/2020 prot. 466464/RU del 18 dicembre 2020

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