NewsAccordo Ue-Regno Unito: come procedere dal 1° gennaio per godere delle agevolazioni daziarie

30 Dicembre 2020

Lo scorso 24 dicembre l’Unione europea e il Regno Unito hanno raggiunto un “Accordo di principio” sul testo di un nuovo “Accordo di commercio e cooperazione” per disciplinare i rapporti intercorrenti tra le parti dal 1° gennaio 2021, quando il periodo transitorio post-Brexit finirà.

Entrambi gli schieramenti devono ora procedere alla firma e alla ratifica dell’Accordo, in linea con quanto previsto dalle rispettive procedure interne, e in previsione di una applicazione temporanea dal prossimo 1 gennaio.

Nonostante il raggiungimento del tanto auspicato Accordo, come noto a partire da venerdì tutti gli scambi di merci tra l’Unione europea e il Regno Unito saranno oggetto di dichiarazione doganale di esportazione per le merci spedite verso Uk e di importazione per le merci ricevute dagli operatori unionali.

A tale proposito, al fine di aiutare i Clienti in questa fase di transizione, si offre di seguito una breve disamina dei contenuti dell’Accordo raggiunto, con particolare riferimento alle regole da seguire per azzerare l’impatto daziario sui beni commercializzati.

Divieto di applicazione dei dazi

In primo luogo, si segnala che, superando le aspettative, tra le parti contraenti è stato esplicitamente previsto il divieto di applicazione di dazi doganali sulle merci originarie del Regno Unito o dell’Unione europea.

Criteri di determinazione dell’origine

Al fine di individuare correttamente quali prodotti possano godere dell’agevolazione daziaria, l’Accordo prevede una specifica sezione ove sono indicati:

  • i criteri di determinazione dell’origine (prodotti interamente ottenuti, trasformazioni insufficienti, elementi neutrali, non alterazione, etc.);
  • la regola del cumulo (di fondamentale importanza per gli operatori che commercializzano prodotti finiti che contengono componenti/materie prime di origine Uk);
  • le percentuali di tolleranza sui materiali non originari.

Con specifico riferimento ai prodotti finiti che incorporano, al loro interno, materiali non originari, l’Accordo richiama le regole previste nell’allegato denominato “Product-specific rules of origin”. Tale documento dovrà essere consultato dagli operatori che intendono godere dell’esenzione daziaria per verificare se i prodotti commercializzati rispettano le regole di origine ivi previste.

Dichiarazione di origine e “Importer’s knowledge”

Al fine, poi, di richiedere tale trattamento preferenziale, l’Accordo prevede il rilascio, da parte dell’esportatore, di una dichiarazione di origine che potrà essere apposta su fattura o su un documento commerciale ove siano sufficientemente dettagliati i prodotti.

Il testo di tale dichiarazione, rinvenibile nell’allegato all’Accordo “ORIG-4”, prevede l’inserimento di un codice di identificazione dell’esportatore.

Per quanto riguarda gli esportatori unionali, sulla base delle informazioni rinvenute sul sito del Governo Uk alla sezione “Claiming preferential rates of duties between the UK and EU from 1 January 2021”, tale codice sarà quello che identifica l’esportatore registrato nel sistema REX.

Tale informazione, tuttavia, non trova ancora riscontro nel testo dell’Accordo e, sul punto, si è in attesa di ulteriori chiarimenti anche da parte dell’Agenzia delle dogane nazionale.

In alternativa alla suddetta procedura, lo stesso importatore potrà indicare nella dichiarazione di import, sotto la propria responsabilità, di avere diritto a godere del trattamento preferenziale purché abbia a disposizione tutte le informazioni necessarie al fine di dimostrare l’effettivo carattere originario dei beni.

 

Vista la rapida evoluzione dell’argomento trattato, si invitano i Clienti a consultare il sito internet dello Studio per ulteriori prossimi aggiornamenti.

 

Alla luce di quanto esposto, si consiglia di svolgere le dovute analisi relative all’origine dei prodotti che si intendono commercializzare con il Regno Unito nonché di provvedere alla registrazione nel sistema REX.

Lo Studio UBFP rimane a vostra disposizione per assistervi nell’esame doganale delle merci e nella richiesta di registrazione presso la Dogana competente.

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