NewsLa Corte Costituzionale conferma la retroattività del “nuovo” art. 20 Tur

30 Marzo 2021

La norma d’interpretazione autentica, introdotta dalla Legge di bilancio 2018, che ha definito i contenuti dell’art. 20 del Testo Unico Registro (TUR) ha portata retroattiva e non può essere considerata contraria ai principi costituzionali per ragioni di irragionevolezza.

Queste le conclusioni a cui è giunta la Corte Costituzionale nella sentenza n. 39 del 16 marzo scorso, mettendo (si spera) fine alla querelle iniziata nel 2017 e riguardante l’interpretazione dell’art. 20 del TUR.

Come noto, il Legislatore, a seguito di un filone giurisprudenziale che pretendeva di interpretare gli atti giuridici anche alla luce di elementi extra testuali, era intervenuto per ricondurre la norma nei confini del suo alveo originario, ossia affermando che, ai sensi dell’art. 20 TUR gli atti devono essere interpretati esclusivamente sulla base dei loro effetti giuridici.

Orbene, a seguito di tale intervento si è dibattuto lungamente se la novella dovesse essere considerata avente portata novativa o interpretativa. Tale differenza assume un’importanza fondamentale giacché solo nel secondo caso gli effetti giuridici possono essere considerati retroattivi.

Sulla base di tali premesse, la Legge di bilancio 2019 ha chiarito che il precedente intervento sull’art. 20 dovesse considerarsi norma di interpretazione autentica in quanto la stessa avrebbe avuto il solo scopo di specificare i contenuti di una legge già esistente.

La stessa Corte Costituzionale, nel 2020, avvallando la posizione del Legislatore, ha sancito che è costituzionalmente orientata la lettura dell’art. 20 secondo cui gli atti sottoposti a tassazione vadano interpretati “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici” e, in particolare, non si è ravvisato nessun contrasto con i principi di capacità contributiva e di uguaglianza.

E invero, con specifico riferimento alla retroattività dell’art. 20, così come interpretato dalla Legge di bilancio 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato che “non è contestabile” la legittimità di un intervento legislativo che attribuisce forza retroattiva “a una genuina norma di sistema” nemmeno quando sia determinato dall’intento di rimediare a un’opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza ma divergente rispetto alla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore.

Ci si attende, pertanto, che i giudici tributari recepiscano l’indirizzo sopra menzionato e pongano fine ai numerosissimi contenziosi, che a questo punto dovrebbero pendere dalla parte dei contribuenti.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.

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