NewsCertificati di origine negli scambi Italia/Svizzera: digitalizzazione della procedura di richiesta e rilascio

22 Marzo 2021

Con la circolare n. 13 del 16 marzo 2021, l’Agenzia delle dogane ha comunicato l’estensione, fino al 28 febbraio 2022, della procedura sperimentale denominata “EUR1 Full Digital” a tutte le operazioni doganali di esportazione dall’Italia verso la Confederazione svizzera.

Tale procedura consentirà uno snellimento organizzativo nei traffici nonchè un maggiore controllo, da parte delle autorità doganali, in merito alla veridicità e alla validità dei certificati di origine presentati con le dichiarazioni doganali.

Per gli operatori economici che vorranno usufruire del servizio digitale, dunque, si segnalano le maggiori innovazioni che contraddistinguono il certificato cartaceo attualmente in uso dalla nuov procedura:
1) il numero progressivo del certificato cartaceo è sostituito da un codice alfanumerico che segue la seguente sintassi: AD+MRN;
2) il certificato digitale è munito di un codice univoco “QR” nonché di un link che consente di identificarlo precisamente e consultarlo mediante il collegamento ad una banca dati appositamente istituita presso i sistemi centrali della Dogana;
3) nella casella 11 del Modello EUR1 digitale, il timbro ad umido dell’Ufficio emittente e la firma del funzionario che procede al rilascio sono sostituiti da un timbro digitale “ADM” e dalla
riproduzione della firma del Responsabile della Direzione Centrale Organizzazione e Digital Transformation;
4) nella casella 12 del Modello EUR1 digitale, la firma dell’operatore o di chi lo rappresenta è sostituita dalla firma digitale di colui che procede alla sottoscrizione digitale della dichiarazione doganale cui il documento è collegato.

Trattandosi di una procedura sperimentale, rimane comunque la possibilità per l’operatore economico di richiedere il rilascio della prova d’origine sui modelli cartacei già in uso.

In ogni caso, qualunque modello si decida di utilizzare, è fondamentale che l’esportatore abbia compiuto un’adeguata analisi relativamente alla corretta individuazione dell’origine dei prodotti commercializzati, anche al fine di evitare la richiesta di emissione di certificati EUR1 per beni che non possono godere del regime preferenziale, con le conseguenti sanzioni penali e amministrative previste in tale eventualità.

A tale proposito, anche in considerazione della scadenza del 30 aprile 2021 per l’utilizzo delle modalità di previdimazione dei certificati EUR1, EURMED e A.TR, si consiglia agli operatori economici di cogliere le opportunità di semplificazione legate alla richiesta dello status di Esportatore Autorizzato e di provvedere a effettuare una completa due diligence doganale dei prodotti movimentati.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei clienti per approfondire i temi qui brevemente trattati.

Riferimenti: Agenzia delle dogane, circolare 13/2021, prot. 81389/RU, del 16 marzo 2021

Agenzia delle dogane, Istruzioni – Richiesta del certificato di origine preferenziale EUR1- modalità Full Digital

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