NewsEsposizione dei costi di servizio degli operatori economici: obbligo di chiarezza e trasparenza anche ai fini AEO

30 Giugno 2021
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L’Agenzia delle dogane, tramite la Determinazione direttoriale n. 202841/RU del 18 giugno 2021, ha previsto che gli operatori economici che svolgono operazioni doganali per conto di importatori siano tenuti ad esplicitare in modo chiaro e inequivocabile le singole voci di spesa relative all’espletamento dei loro servizi.

Come noto, gli oneri connessi all’obbligazione doganale sono generalmente anticipati dagli operatori all’atto dello sdoganamento della merce e, successivamente, rimborsati dall’importatore unitamente ai costi di servizio.

Accade, tuttavia, che tali costi siano indicati, nei documenti commerciali, in modo generico sotto la voce “oneri doganali” ovvero “costi di sdoganamento”, inducendo in errore i clienti circa l’esposizione degli oneri e delle spese sostenute in dogana.

In considerazione di ciò, l’Agenzia ha determinato che l’esposizione degli importi relativi al dazio, all’IVA e ad eventuali altri tributi oggetto di riscossione da parte dell’Autorità doganale, nonché delle spese relative ai servizi prestati dagli intermediari, debba essere indicata dagli operatori con la massima chiarezza e trasparenza.

Tale disposizione è un rinnovo dell’informativa del 4 febbraio 2021 rivolta in modo specifico agli operatori del settore e-commerce.

E infatti, a seguito dello sviluppo registrato nel campo degli acquisti on-line durante la crisi pandemica e del maggior rilievo assunto dagli operatori del settore, in quanto diretti intermediari degli acquirenti privati finali, l’Agenzia delle dogane aveva già esortato a non utilizzare diciture che potessero indurre in errore i consumatori finali circa gli oneri e le spese sostenute in dogana.

Le aziende, dunque, saranno tenute a identificare con precisione, nei documenti commerciali, le spese relative ai servizi offerti, abbandonando l’utilizzo di diciture generiche. Tale comportamento, per esplicita previsione dell’Ufficio, costituisce parametro di valutazione del livello di compliance degli operatori economici ai fini del rilascio, mantenimento e revoca dell’autorizzazione AEO.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.

Riferimenti: Agenzia delle dogane, Determinazione direttoriale n. 202841/RU del 18 giugno 2021

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