Con il principio di diritto n. 13/2021 l’Agenzia delle entrate ha ribadito che soltanto l’effettivo destinatario della merce importata, utilizzata nell’esercizio della propria attività, può detrarre l’Iva assolta in dogana, previa registrazione della dichiarazione doganale nel registro degli acquisti e, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Ai fini degli obblighi di registrazione e dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva, infatti, le bollette doganali sono soggette alle stesse regole previste per le fatture di acquisto. Anche in tali casi, dunque, il diritto alla detrazione può essere esercitato nell’anno in cui il soggetto passivo, essendo venuto in possesso del documento contabile, annota il medesimo in contabilità, facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza.
Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.
Riferimenti: Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 13/2021