NewsEstensione del dazio antidumping alle importazioni di fogli di alluminio cinesi spediti dalla Thailandia

30 Settembre 2021
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Il Regolamento di esecuzione Ue 14 settembre 2021, n. 1474, estende il dazio antidumping, già previsto per le importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di detti prodotti spediti dalla Thailandia, a prescindere che sia dichiarata o meno la loro origine thailandese.

Il provvedimento in parola è stato adottato a seguito dell’inchiesta avviata dalla Commissione europea, scaturita dalla presentazione di una domanda, da parte di un operatore unionale, contenente elementi di prova sufficienti a dimostrare una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC e dalla Thailandia nell’Unione in seguito all’istituzione delle misure sui rotoli di grandi dimensioni. Tale modificazione appariva dovuta alla spedizione dei ridetti beni attraverso la Thailandia nell’Unione, successivamente all’effettuazione delle operazioni di assemblaggio in quest’ultimo Paese. La domanda conteneva inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali operazioni di assemblaggio costituivano un’elusione, perché i pezzi cinesi rappresentavano oltre il 60 % del valore complessivo del prodotto assemblato, mentre il valore aggiunto durante l’operazione di assemblaggio era inferiore al 25 % del costo di produzione.

A seguito delle dovute indagini, la Commissione ha accertato che detta pratica ha indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping già adottate, sia in termini quantitativi sia in termini di prezzo, e ha concluso che il dazio antidumping relativo alle importazioni di rotoli di grandi dimensioni provenienti dalla RPC sia stato effettivamente eluso mediante l’importazione di tale prodotto spedito dalla Thailandia.

Per tali ragioni, dunque, la Commissione ha ritenuto di estendere detto dazio alle importazioni di:

— fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg;

— fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no;

— fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no;

— fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no;

— fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no.

Tali prodotti sono attualmente individuati con i codici NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607 11 19 10, 7607 11 19 30, 7607 11 19 40, 7607 11 19 50) ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607 11 90 44, 7607 11 90 46, 7607 11 90 71, 7607 11 90 72), e spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia (codice addizionale TARIC C601).

Si noti che l’importo dei dazi antidumping da riscuotere retroattivamente è pari al 30% applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per fornire chiarimenti in merito ai temi qui brevemente trattati.

 

Riferimenti: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1474 della Commissione del 14 settembre 2021

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