NewsRegolamento delegato 1934/2021: modifiche ai criteri per determinare l’origine non preferenziale delle merci

28 Febbraio 2022
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Con il Regolamento delegato UE 1934 del 2021, la Commissione ha introdotto alcune importanti novità in relazione ai criteri per determinare l’origine non preferenziale delle merci che abbiano subito operazioni minime.

Come noto, l’art. 60, par. 2, del Codice Doganale dell’Unione prevede, quale regola generale, che le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori, siano da considerarsi originarie del Paese o territorio in cui abbiano subito “l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata”.

Per agevolare l’identificazione dell’origine di alcune tipologie di merci, la regola generale citata è integrata da quanto stabilito all’art. 32, del Regolamento delegato n. 2446 del 2015, secondo cui la lavorazione “sostanziale” deve considerarsi effettuata nel Paese in cui sono state rispettate le regole stabilite nell’Allegato 22-01 dello stesso RD.

Il recente Regolamento delegato n. 1934 del 2021, in vigore dal 1° gennaio 2022, ha modificato l’articolo 34 del RD, il quale elenca una serie di operazioni (c.d. operazioni minime) che non sono considerate come lavorazione o trasformazione sostanziale (ad esempio i cambiamenti di imballaggio o le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione in buone condizioni delle merci)  e che quindi non sono idonee a sostanziare l’origine della merce, sulla scorta di quanto stabilito all’art. 60 CDU.

In particolare, la norma prevede che, in presenza di operazioni minime:

  • se il prodotto è ricompreso nell’Allegato 22-01, si applicano le regole residuali di capitolo relative a tali merci;
  • se le merci non rientrano nell’Allegato 22-01, l’origine del prodotto finale è quella del Paese o territorio di cui è originaria la maggior parte dei materiali in termini di peso, se il prodotto è classificato nei capitoli da 1 a 29 o da 31 e 40, in termini di valore, se inserito nel capitolo 30 o nei capitoli da 41 a 97.

Lo Studio legale UBFP, con un’esperienza consolidata nel campo del diritto doganale e del commercio internazionale, rimane a disposizione dei propri clienti per assisterli in tutte le tematiche connesse all’origine delle merci, sia preferenziale che non preferenziale, svolgendo specifiche analisi per determinare il carattere originario dei beni e supportando gli operatori nella predisposizione di apposite procedure aziendali.

Riferimenti: Regolamento delegato (UE) 2021/1934 della Commissione del 30 luglio 2021

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