NewsControlli radiometrici: dal 1° luglio 2022 in vigore la nuova disciplina

22 Marzo 2022
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Con il decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (c.d. Decreto Energia) il legislatore ha modificato la disciplina contenuta nell’art. 72 del d. lgs. 31 luglio 2020, n. 101, in tema di sorveglianza radiometrica sulle importazioni di rottami, prodotti semilavorati metallici e prodotti finiti in metallo.

La ratio della norma, le cui modifiche entreranno in vigore centoventi giorni dopo la pubblicazione del decreto, è quella di tutelare l’ambiente e preservare la salute dei lavoratori e della popolazione attraverso la rilevazione di livelli di radioattività al di sopra dei limiti consentiti.

La nuova disciplina non ha introdotto rilevanti novità per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione: rientrano tra i soggetti obbligati ad effettuare i controlli coloro che esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o operazioni di fusione di prodotti metallici. Rimangono esclusi, invece, coloro che svolgono esclusivamente attività di trasporto.

L’allegato A della nuova norma (che sostituisce l’allegato XIX del decreto legislativo 31 luglio 202, n. 101) elenca i prodotti metallici che devono essere obbligatoriamente sottoposti al controllo radiometrico.

Per quanto concerne l’elenco dei prodotti semilavorati non è cambiato sostanzialmente nulla. Il legislatore non ha aggiunto nuove voci doganali rispetto a quelle indicate nell’allegato XIX della normativa previgente, confermando la lista ivi contenuta.

Allo stesso modo, risulta invariata la disciplina dei rottami e degli altri materiali di risulta.

Per quanto concerne, invece, la lista dei prodotti finiti vanno segnalate importanti novità. In primo luogo, la lista dei prodotti metallici è stata parzialmente ridotta. Inoltre, l’articolo 3 dell’allegato A prevede che le disposizioni sulla sorveglianza radiometrica operino esclusivamente su richiesta specifica delle autorità competenti, indirizzata all’Agenzia delle dogane, sulla base di comprovati elementi sull’esistenza di un pericolo concreto riferito ai livelli di radioattività.

Tale novità consente di semplificare le operazioni di sdoganamento dei prodotti metallici finiti, sgravando gli operatori dall’obbligo di eseguire il controllo radiometrico, effettuato solo su richiesta delle autorità competenti ed in presenza di determinate circostanze.

L’articolo 10 dell’allegato A della nuova disciplina, in tema di mutuo riconoscimento delle attestazioni dei controlli radiometrici con Paesi terzi, richiama sostanzialmente la previgente normativa: può essere accettata dalle autorità italiane (in regime di reciprocità) la dichiarazione rilasciata all’origine da soggetti di Paesi terzi, a condizione che abbiano determinate qualifiche a garanzia della qualità dei controlli effettuati sui prodotti metallici.

Infine, rimangono sostanzialmente invariate le norme relative al contenuto obbligatorio dell’attestazione del controllo radiometrico (art. 7, allegato A) e sull’obbligo di formazione al personale addetto ai controlli radiometrici.

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