NewsIva all’importazione: esente da responsabilità solidale il rappresentante indiretto in Dogana

31 Maggio 2022
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La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza n. 714 del 12 maggio 2022, pronunciata nella causa C-714/20, ha statuito che il rappresentante indiretto in Dogana risponde, in solido con l’importatore, unicamente dei dazi dovuti per le merci dichiarate e non anche dell’Iva all’importazione da corrispondere per le stesse.

La vicenda trae origine da due avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle dogane italiana ha rettificato alcune dichiarazioni di importazione richiedendo il versamento in solido dell’Iva dovuta anche al rappresentante doganale indiretto oltre che alle società importatrici, di cui una assoggettata a procedura fallimentare.

La Corte, tuttavia, interrogata sulla esatta interpretazione da attribuire alle nozioni di obbligazione doganale di cui all’art. 5, punto 18, del Regolamento UE 952/2013 (CDU) e di soggetto debitore della stessa, di cui all’art. 77 CDU, ha chiarito che il rappresentante indiretto in Dogana è debitore unicamente dei dazi e non anche dell’Iva in quanto misura di fiscalità nazionale.

Tale circostanza, secondo la Corte, è confermata dall’art. 201 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio (Direttiva Iva), secondo cui l’Iva all’importazione “è dovuta dalla o dalle persone designate e riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione”.

Orbene, anche detta disposizione deve essere interpretata nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’Iva all’import, se non è prevista una disposizione nazionale che lo riconosca, in modo esplicito, come debitore di tale imposta.

Come noto, anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla medesima questione con le sentenze nn. 23674/2019 e 29195/2019, riconoscendo l’Iva all’importazione come un’imposta identica, sotto il profilo ontologico/sostanziale all’Iva interna/intracomunitaria e, dunque, estranea al contenuto dell’obbligazione doganale all’importazione.

Infine, si segnala altresì l’interpretazione offerta dall’Agenzia delle entrate con risposta ad interpello n. 4 del 13 gennaio 2020, laddove ha riconosciuto che, per quanto concerne l’Iva, il debitore dell’imposta è sempre l’effettivo proprietario della merce e non l’intermediario che agisce come rappresentante indiretto obbligato al pagamento dei diritti doganali al momento dell’entrata nel territorio doganale.

Lo Studio UBFP rimane a disposizione per eventuali chiarimenti relativi agli argomenti qui brevemente trattati.

Riferimenti: Corte di Giustizia, C-714/20 del 12 maggio 2022

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