Anche quando il compratore e il venditore risultano legati da un rapporto di controllo di fatto (stretto legame fiduciario) il valore in dogana delle merci importate deve essere determinato in base al loro valore di transazione e non in base a un altro metodo di valutazione.
Queste le conclusioni a cui è giunta la Corte di Giustizia nella causa C-599/20 del 9 giugno 2022, nella quale ha avuto modo di specificare che i casi in cui il valore di transazione può essere considerato non attendibile ai fini doganali, sono solamente quelli tassativamente indicati dalla normativa comunitaria.
A tale proposito, nel caso di specie, la Dogana lituana aveva preteso di rideterminare il valore doganale di importazione giacché importatore e fornitore extracomunitario, pur non essendo legati dal punto di vista societario, presentavano un forte legame fiduciario caratterizzato da una serie di riscontri fattuali.
In primo luogo, il venditore e la società erano legati da un rapporto commerciale di lunga durata; in secondo luogo, le merci sono state fornite senza un contratto di vendita che specificasse le condizioni di consegna, di pagamento, di reso delle merci e altre condizioni tipiche di questo tipo di transazione; in terzo luogo, le merci sono state consegnate senza che fosse versato il benché minimo acconto e nonostante il fatto che la società fosse ancora debitrice di importi considerevoli nei confronti del venditore per precedenti forniture; in quarto luogo, nonostante il valore elevato delle transazioni in questione non è stata prevista o costituita alcuna garanzia o misura di attenuazione del rischio.
Sulla base di tali circostanze, pertanto, l’Ufficio delle dogane lituano ha ritenuto di dover rettificare il valore doganale in questione sulla base dell’art. 29, par. 1, lettera d), del Codice doganale comunitario (normativa vigente ratione temporis) il quale consente di non tenere conto del valore di transazione delle merci importate quando sussistono due presupposti cumulativi, ossia, da un lato, che il compratore e il venditore siano legati e, dall’altro, che detto valore di transazione non sia accettabile ai fini della determinazione del valore in dogana.
A tale riguardo, due o più persone possono essere considerate legate solo se rientrano in una delle situazioni tassativamente elencate (art. 143, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione vigente ratione temporis): ossia quando possiedono veste giuridica di associati, oppure quando una persona controlla direttamente o indirettamente l’altra o quando l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Giustizia, nella sentenza in esame, ha spiegato che la fattispecie concreta raffigura uno stretto legame fiduciario tra il venditore e il compratore, ma non si sostanzia un vero potere di costrizione o di orientamento, come sopra spiegato.
Il giudice europeo stabilisce, dunque, che il compratore e il venditore risultano legati da un rapporto di controllo di fatto e, di conseguenza, il valore in dogana delle merci importate può essere determinato solamente in base al loro valore di transazione.