NewsFallimento del vettore e azione diretta del sub-vettore nei confronti del committente

30 Novembre 2022
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Nell’ambito delle grandi imprese, quanto delle molte piccole-medie attività, accade spesso che alla stipula di un contratto di trasporto, sottoscritto tra committente e vettore, segua un contratto di sub-trasporto con cui il vettore incaricato, a sua volta, affida il compito di effettuare il trasporto ad un altro vettore (c.d. sub-vettore).

Può capitare, però, che il committente paghi il vettore, ma quest’ultimo non corrisponda quanto dovuto al sub-vettore, ovvero colui che ha adempiuto al trasporto e sostenuto i relativi costi.

Al fine di fornire un supporto al settore dei trasporti, il Governo, con il d.l. 6 luglio 2010, n. 103, ha adottato una serie di misure, tra le quali e per quanto ivi di maggior interesse, l’introduzione dell’art. 7 ter del d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286 in materia di autotrasporto, con cui è stata prevista e disciplinata l’azione diretta del sub-vettore contro il committente. Con tale disposizione normativa il legislatore attribuisce, quindi, al sub-vettore la facoltà di agire per ottenere il pagamento delle proprie spettanze, non solo verso il vettore (sub-mandante), ma altresì direttamente nei confronti del committente.

Se tale norma risulta senza dubbio favorevole al sub-vettore è, però, altrettanto chiaramente capace di intaccare, in modo tutt’altro che marginale, gli interessi dei committenti che, obbligati in solido con il vettore, rischiano, nel caso abbiano già saldato quest’ultimo, di dover pagare anche il sub-vettore, senza poter opporgli nulla. Al riguardo, infatti, il già intervenuto pagamento nelle mani del vettore non sarà opponibile al sub-vettore e, in caso di doppio pagamento, al committente non resterà che agire in rivalsa verso il vettore medesimo.

I documenti che il sub-vettore dovrà avere a disposizione al fine di provare la sussistenza della propria pretesa creditoria, sono le fatture riferite al trasporto, nonché i relativi documenti di trasporto debitamente sottoscritti dal vettore e/o destinatario; sebbene non essenziali, ma senz’altro utili, sono anche l’ordine di trasporto e il contratto di trasporto sottoscritto tra le parti.

E se nelle more o successivamente al trasporto il vettore fallisce? L’azione diretta del sub-vettore verso il committente resta in piedi o viene meno?

Come spesso accade esistono in giurisprudenza due filoni contrapposti, l’uno, rimasto pressoché isolato, che limita l’ambito di applicazione dell’articolo 7 ter in esame alla sola ipotesi in cui tutti i soggetti coinvolti, ed in particolare il vettore, siano “in bonis e l’altro, maggiormente condiviso, secondo cui l’azione diretta del sub-vettore prescinda dall’eventuale situazione di difficoltà del vettore. Diversamente, sostiene la giurisprudenza da ultimo richiamata, una diversa soluzione vanificherebbe l’intento stesso del legislatore, ovvero salvaguardare il sub-vettore dal rischio di insolvenza.

L’esistenza di un tale divergenza in ambito giurisprudenziale è di estremo interesse e conferma la sussistenza di un contrasto interpretativo suscettibile di avere importanti conseguenze per gli operatori del settore.

Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto sopra esposto.

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