NewsContratti commerciali e sanzioni UE/Russia: impatto e tutele

21 Dicembre 2022
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Le situazioni di conflitto internazionale, oltre a causare inevitabili tragiche conseguenze sui civili, hanno un ingente impatto anche sui rapporti commerciali, in tutte le fasi della filiera, che va dalla produzione al consumo.

Le stesse sanzioni che l’Unione Europea commina alla Russia nel tentativo di indebolire tale potenza e ostacolare la prosecuzione del conflitto in essere espongono soggetti economici – che, peraltro, nulla hanno a che fare con gli obiettivi delle sanzioni medesime – all’impossibilità di adempiere a impegni contrattuali in precedenza assunti.

In alcuni casi, è la stessa UE a tutelare gli operatori rendendo le disposizioni sanzionatorie non applicabili per i contratti stipulati prima di un determinato periodo.

Ma se così non è? Ovvero, come bisogna comportarsi se l’esecuzione di un contratto concluso prima dell’entrata in vigore di una sanzione non rientra tra le eccezioni alle restrizioni e pertanto la misura sanzionatoria impedisca di adempiere ai propri impegni?

In questi casi è necessario valutare se esistono disposizioni di settore, applicabili al singolo caso concreto, che indichino eventuali soluzioni e, in mancanza rifarsi:

– ai principi generali di diritto internazionale privato

– ad accordi internazionali conclusi tra i Paesi coinvolti

– agli specifici accordi contrattuali presi con la controparte.

A tal ultimo riguardo hanno un’importanza centrale due clausole previste dai diversi ordinamenti, purtroppo non sempre con disciplina unitaria: la clausola di forza maggiore (o “Force Majeure clause”) e quella di eccessiva onerosità sopravvenuta (o “Hardship clause”).

In ragione di dette clausole, nel nostro ordinamento, la prestazione si estingue se divenuta impossibile (Force Majeure) o eccessivamente onerosa (Hardship) per fatto non imputabile alle parti.

Tuttavia, per porre rimedio alle diverse interpretazioni che di dette clausole vengono fornite dai diversi ordinamenti, alcune istituzioni internazionali hanno tentato di offrirne una definizione unitaria.

Ad esempio, la forza maggiore viene definita dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (art 79, Conv. Vienna del 1980) o la Convenzione Unidroit, sui principi dei contratti commerciali internazionali del 1994.

Ma non solo. Le stesse parti contraenti possono scegliere di inserire all’interno dei propri contratti una disciplina autonoma della forza maggiore o dell’eccessiva onerosità, attraverso clausole elaborate ex novo o rifacendosi a clausole standard come quelle elaborate dalla Camera di Commercio Internazionale (ICC).

Di seguito, a titolo esemplificativo, la definizione di “forza maggiore” elaborata nel 2020 dalla ICC: “il verificarsi di un evento o circostanza (“Evento di Forza Maggiore”) che impedisce ad una parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte che subisce l’evento (“la Parte Interessata”) provi:

  1. a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo,
  2. b) che l’evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto, e
  3. c) che gli effetti dell’impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata”. 

La parte che la invoca con successo è esonerata, dal momento in cui si verifica l’evento, dall’obbligo di adempiere, con la conseguenza che non sarà chiamata a rispondere di eventuali danni.

Infine, per minimizzare l’impatto delle restrizioni commerciali sui contratti internazionali è possibile inserire clausole contrattuali c.d. di salvaguardia (anche in integrazione di quelle precedenti) che regolino in modo mirato la sorte dell’impegno contrattuale nel caso specifico di sanzioni internazionali che rendano di fatto impossibile l’esecuzione dello stesso, introducendo, ad esempio, obblighi di rinegoziazione, sospensione o risoluzione.

Lo Studio Legale UBFP suggerisce, per le imprese più esposte alle conseguenze delle restrizioni imposte alla Federazione Russa, di svolgere opportune verifiche con riferimento alla classificazione dei prodotti e servizi oggetto dei propri contratti, rendendosi disponibile a supportare le imprese in questa attività di screening e/o di revisione contrattuale.

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