Come noto, l’ADR 2019 (Accordo Europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada) ha esteso l’obbligo di nomina del Consulente per la Sicurezza dei trasporti anche alle imprese che effettuano solo spedizioni di merci pericolose su strada, prevedendo però per questi operatori un periodo di deroga che terminerà il 31 dicembre 2022.
Il punto 1.6.1.44 della normativa afferma infatti che le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018, devono nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022.
Le esenzioni previste dal quadro normativo vigente, ovvero l’esenzione parziale per unità di trasporto (1.1.3.6 ADR), l’esenzione totale per disposizioni speciali (3.3 ADR), l’esenzione totale per quantità limitata (3.4 ADR) e l’esenzione totale per quantità esenti (3.5 ADR), sono attualmente applicabili ai soggetti inquadrabili come “trasportatori”, “caricatori”, “scaricatori”, “imballatori” e “riempitori” ma non agli “speditori”, che pertanto, a partire dal primo gennaio 2023 saranno obbligati a nominare un consulente in caso di spedizioni di merci pericolose (qualunque sia la categorie delle stesse).
Salvo, pertanto, interventi dell’ultimo secondo, le imprese di spedizioni che intendono movimentare merci pericolose dovranno dotarsi di un apposito consulente, in possesso dei requisiti previsti per legge (quali ad esempio il superamento dell’esame previsto).
Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto brevemente sopra esposto.