NewsProve di uscita nelle cessioni intra-UE: attenzione all’EXW

20 Dicembre 2022
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Con la sentenza n. 32330 del 2 novembre 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nell’ambito di un’operazione di cessione intracomunitaria, il soggetto cedente ha l’onere di provare l’avvenuto trasporto della merce al di fuori del territorio dello Stato. In mancanza, deve dimostrare la propria buona fede in ordine ad un’eventuale frode Iva perpetrata a sua insaputa dal cessionario.

Come noto, infatti, in caso di cessioni a titolo oneroso di beni trasportati in altri Paesi membri UE non imponibili ai fini IVA ai sensi dell’art. 41, D.L. n. 331 del 1993,  il cedente, emettendo fattura non imponibile, è gravato dall’onere di provare la soddisfazione delle condizioni per usufruire di tale beneficio fiscale, dovendo egli fornire elementi oggettivi che permettano di qualificare come “intracomunitaria” una cessione onerosa di beni, dimostrando l’effettivo trasferimento della merce nel territorio dello Stato membro di destinazione.

In particolare, il caso trattato dai giudici riguarda un’ipotesi di cessione intracomunitaria, a seguito della quale è stata contestata alla società cedente l’omessa regolarizzazione ai fini Iva di alcune fatture erroneamente emesse in esenzione d’imposta, non avendo la stessa società fornito la prova dell’uscita delle merci dal territorio dello Stato.

I giudici, confermando la valutazione di merito della Commissione Tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, hanno valutato non sufficienti, al fine della prova dell’uscita della merce, la mera indicazione del codice del cessionario, la presentazione degli elenchi INTRASTAT e la prova del pagamento.

La Corte, infatti, ha ribadito un precedente indirizzo giurisprudenziale secondo il quale i documenti di accompagnamento della merce (oggi non più necessari) costituirebbero una prova valida e che gli stessi, in mancanza, sarebbero sostituibili con i documenti commerciali contenenti le medesime informazioni. Sono considerati validi mezzi di prova altresì le lettere di vettura, così come i documenti equipollenti.

Da ultimo, la sentenza ha richiamato precedenti pronunce giurisprudenziali secondo le quali possono costituire prova idonea della cessione:

  • l’esibizione del documento di trasporto da cui si evince l’uscita delle merci dal territorio dello Stato, o, nel caso in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire detta documentazione, qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro;
  • la documentazione bancaria, dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate;
  • la copia degli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Stato membro.

Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto brevemente sopra esposto.

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