NewsSì alla possibilità di sostituire “in corsa” il destinatario nel regime di “call-off stock”

30 Novembre 2022
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Il regime di “call­-off stock può validamente proseguire anche in caso di sostituzione del destinatario a condizione che detta sostituzione avvenga prima del prelievo della merce e non vi sia soluzione di continuità tra i rispettivi contratti.

Queste le conclusioni a cui è giunta l’Agenzia delle Entrate nella recente risposta a interpello 574 del 2022, con la quale ha avuto modo di analizzare una particolare casistica in cui un soggetto italiano che utilizza il meccanismo di “call-off stock” in altro Paese comunitario ha chiesto di poter modificare il destinatario delle merci nonostante le stesse si trovassero già nel Paese di cessione.

In particolare, l’Amministrazione ha chiarito che la possibilità di procedere alla sostituzione del soggetto originariamente designato quale destinatario della merce viene prevista dal legislatore unionale per favorire una più ampia fruizione del regime in esame.

L’articolo 17­bis, comma 5, della Direttiva Iva ­ e le disposizioni nazionali di recepimento di cui agli articoli 38­ter, comma 5 e 41­bis, comma 5 del D.L. n. 331/1993 ­ prevedono, al riguardo, che il regime di “call­-off stock” continua ad applicarsi se, entro dodici mesi dall’arrivo dei beni nel territorio dell’altro Stato membro, il destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo purché, al momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le condizioni previste e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nell’apposito registro di cui all’articolo 50, comma 5 bis Decreto Iva.

Al fine di prevenire frodi o abusi, il Legislatore richiede che la sostituzione del destinatario:

1) rispetti i requisiti soggettivi richiesti;

2) avvenga entro un lasso temporale predefinito;

3) sia tempestivamente annotata nel registro relativo alle movimentazioni dei beni in regime di “call­-off stock”.

Per garantire trasparenza e certezza all’operazione, le Note esplicative redatte dai servizi della Commissione europea nel dicembre 2019 rilevano la necessità che la sostituzione dell’originario destinatario con un nuovo soggetto passivo si verifichi prima del prelievo della merce da parte di quest’ultimo (e, cioè, prima che il fornitore ceda i beni al soggetto passivo intervenuto in sostituzione del precedente).

Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto brevemente sopra esposto.

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