NewsDefinizione agevolata delle liti tributarie: ricompresi i giudizi in tema di accise

26 Gennaio 2023
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La Legge di bilancio 2023 (l. 29 dicembre 2022, n. 197) ha esteso l’applicabilità dell’istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie anche alle liti in cui è parte l’Agenzia delle dogane, riguardanti accise, tabacchi, giochi e imposte di consumo.

Tale previsione, pur escludendo le controversie riguardanti i dazi e l’Iva all’importazione, si può ritenere innovativa dato che le precedenti sanatorie dei contenziosi di natura fiscale erano sempre state limitate alle sole liti di competenza dell’Agenzia delle entrate.

La norma in commento, dunque, prevede che possano essere definite, a fronte di apposita istanza, le controversie tributarie che sono pendenti, al 1° gennaio 2023, in ogni stato e grado di giudizio, comprese quelle innanzi alla Corte di Cassazione.

Come già anticipato, per quanto riguarda le liti nei confronti dell’Agenzia delle dogane sono state escluse dalla definizione agevolata, ai sensi dell’art. 1, comma 193, le controversie concernenti, anche solo in parte:

  • le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea (dazi doganali);
  • l’IVA riscossa all’importazione.

Rientrano, invece, tra le controversie sanabili quelle in materia di:

  • accise;
  • tabacchi;
  • imposte di consumo;
  • giochi.

 

Come si procede alla rottamazione?

Per poter usufruire dell’agevolazione in parola, sono necessari la presentazione di un’apposita domanda ed il pagamento degli importi stabiliti entro il 30 giugno 2023, con la facoltà di rateizzare la somma totale in più anni.

Con particolare riferimento alle somme da versare si segnalano le seguenti percentuali illustrate nella Legge di bilancio:

  • 90% del valore della controversia, in caso di ricorso pendente iscritto in primo grado di giudizio;
  • 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia Fiscale nella pronuncia di primo grado;
  • 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia Fiscale nella pronuncia di secondo grado;
  • 5% del valore della controversia per le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio;
  • 100% del valore della controversia, in tutti gli altri casi.

 

Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito alla definizione agevolata delle liti tributarie e per assistere i propri clienti nella gestione della relativa pratica.

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