NewsImportazioni dal Marocco: definitivo il dazio antidumping sulle ruote di alluminio

26 Gennaio 2023
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Con il Regolamento di esecuzione 2023/99 dell’11 gennaio 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio 2023, la Commissione europea ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di ruote di alluminio originarie del Marocco a decorrere dal 13 gennaio 2023.

Tale provvedimento normativo si basa su un’inchiesta, iniziata nel novembre 2021 sui prodotti citati, culminata con l’imposizione, a decorrere dal 16 luglio 2022, di un dazio antidumping provvisorio pari al 16% per le ruote fabbricate in Marocco, ad eccezione delle ruote fabbricate dalla società Hands 8 sa per le quali era stato previsto il dazio inferiore dell’8%.

Come noto, per dazio antidumping si intende quel tipo di dazio supplementare atto a neutralizzare o ridurre il fenomeno dell’importazione, all’interno dell’Ue, di prodotti esportati da società estere a prezzi inferiori rispetto al valore normale degli stessi presenti nel mercato interno.

Come anche riportato dall’Agenzia delle dogane con la nota prot. 25130/RU, sono attualmente sottoposte a dazio antidumping definitivo pari al 17,5% (eccetto per i prodotti fabbricati dalla società Hands 8 sa al 9%) le importazioni di ruote di alluminio originarie del Marocco, con o senza i loro accessori, munite o non munite di pneumatici, attualmente classificate con i codici NC ex 8708 7010 ed ex 8708 7050 (codici TARIC: 8708 7010 15, 8708 7010 50, 8708 7050 15 e 8708 7050 50).

Tali tipologie di ruote sono assoggettate al dazio antidumping a condizione che siano destinate ai veicoli a motore di cui alle voci da 8701 a 8705.

 

Riscossione dazio antidumping provvisorio

Il Regolamento in commento, all’art. 2, ha espressamente previsto che gli importi precedentemente depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio siano riscossi in via definitiva.

Sul punto si segnala che, pur essendo i dazi definitivi (17,5% o 9%) maggiori rispetto a quelli previsti in via provvisoria (16% o 8%), gli operatori non dovranno versare la differenza tra quanto già garantito in passato in via provvisoria e quanto previsto ora definitivamente ai sensi di quanto statuito dall’art. 10, par. 3, del Regolamento (UE) 2016/1036 del dell’8 giugno 2016 (cd. “Regolamento di base” in materia di dumping).

 

Applicazione aliquote individuali

Da ultimo, il Regolamento 2023/99 ha disposto che l’applicazione dell’aliquota individuale del dazio per i prodotti fabbricati dalle società Hands 8 sa e Dika Morocco Afrika s.a.r.l (per i quali sono stati predisposti appositi codici addizionali TARIC: rispettivamente C873 e C897) è subordinata alla presentazione, alle autorità doganali degli Stati membri, di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che la emette, correttamente identificato.

Tale dichiarazione deve essere formulata come segue: “Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in Marocco. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte”.

In caso di mancata presentazione di tale fattura, sarà applicato all’importazione il dazio riferito a “tutte le altre società”.

 

Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per fornire ogni chiarimento in merito alle tematiche qui brevemente esposte.

 

Riferimenti: Regolamento di esecuzione, 11 gennaio 2023, n. 2023/99

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