NewsAccisa su carburanti e birra: ripristino delle aliquote dal 1° gennaio 2023

6 Febbraio 2023
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Con la circolare n. 1 del 10 gennaio 2023 l’Agenzia delle Dogane ha fornito indicazioni in tema di ripristino delle aliquote di accisa su prodotti sottoposti ad accisa a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Cessata, infatti, quanto ai prodotti energetici, l’efficacia delle specifiche misure a carattere temporaneo introdotte, per l’anno 2022, dall’art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, di modifica dell’art. 2 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, l’AdE ricorda che gli importi da applicare su tali prodotti immessi in consumo a decorrere dal 1° gennaio 2023, sono i seguenti:

  • benzina: euro 728,40 per mille litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 617,40 per mille litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 267,77 per mille chilogrammi;
  • gas naturale usato per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo.

Discorso analogo per il settore della birra, dove, esauritosi il periodo di vigenza delle misure di favore introdotte, sempre limitatamente all’anno 2022, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, all’art. 1, commi 985 e 986, hanno ripreso efficacia gli anteriori regimi impositivi e in particolare:

  • l’aliquota normale di accisa sulla birra di cui all’Allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, come rideterminata dall’art. 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
    • alla birra immessa in consumo da microbirrifici e da piccole birrerie nazionali con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri (all’art. 35, comma 3-bis TUA) si applica l’aliquota normale di accisa ridotta del 40 per cento;
    • alla birra immessa in consumo da fabbriche con produzione annua superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri (art. 35, comma 3-quater TUA) si applica l’aliquota normale di accisa pari ad euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.

In ultimo si ricorda che l’art. 1, comma 64, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicata nel S.O. n. 43/L alla G.U. n. 303 di pari data ha disposto la proroga al 1° gennaio 2024 dell’efficacia delle disposizioni di favore relative all’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, denominati MACSI, e all’imposta sul consumo delle bevande analcoliche, denominate bevande edulcorate, che, dunque, non troveranno applicazione per tutto l’anno 2023.

Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto brevemente sopra esposto.

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