NewsCircolazione intra-Ue di prodotti ad accisa assolta: dal 13 febbraio scattano le nuove procedure

13 Febbraio 2023
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L’Agenzia delle Dogane, con la circolare prot. n. 70294 del 3 febbraio 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in vista delle modifiche apportate al Testo Unico Accise dal d.lgs. n. 180/2021, in applicazione da oggi – 13 febbraio 2023 – , e riguardanti i prodotti  soggetti ad accisa (energetici, alcole e bevande alcoliche) già immessi in consumo da/verso un altro Stato membro per ragioni commerciali.

La nuova normativa, come noto, prevede la possibilità di movimentare detti prodotti ad accisa assolta soltanto tra due soggetti autorizzati in qualità di “Speditore certificato” e “Destinatario certificato” nonché scortati dal Documento Amministrativo Semplificato elettronico (cd. “e-DAS unionale”).

La novella in parola, dunque, oltre a superare il DAS cartaceo fino a oggi utilizzato per la circolazione unionale di prodotti assoggettati ad accisa, inserisce due nuove autorizzazioni che dovranno essere richieste dagli operatori del settore per continuare ad operare.

In particolare, per diventare “Destinatario Certificato” (ossia il soggetto abilitato a ricevere, presso il proprio deposito, i prodotti sottoposti ad accisa ed immessi in consumo in un altro Stato membro) occorrerà presentare idonea istanza contenente i dati relativi all’azienda e al deposito nonché i codici NC dei prodotti da movimentare, ed essere in possesso della qualifica di depositario autorizzato o di destinatario registrato.

Si noti che il Destinatario Certificato deve:

  • prestare garanzia pari al 100% dell’imposta prima della spedizione dei prodotti;
  • versare l’accisa entro il giorno successivo a quello di arrivo dei prodotti;
  • trasmettere, sempre entro le 24 ore dalla ricezione, la nota di ricevimento della merce all’Amministrazione.

Per ottenere, invece, la qualifica di Speditore Certificato (ossia il soggetto autorizzato a spedire i prodotti ad accisa assolta verso un altro Stato membro) i requisiti richiesti sembrano essere meno stringenti.

E invero, l’interessato, che deve essere un soggetto operante nel settore delle accise ma non deve possedere ulteriori requisiti, dovrà presentare apposita istanza in cui saranno individuati i propri estremi, il codice ditta o la licenza fiscale di esercizio e il codice di accisa (se presente), i dati del deposito e dei prodotti da movimentare.

Anche per lo Speditore Certificato, poi, sono previsti determinati obblighi, quali:

  • tenere un apposito registro in cui sono ripostati gli estremi dell’e-DAS unionale e il luogo di consegna dei beni;
  • fornire al trasportatore il codice univoco di riferimento amministrativo semplificato.

Lo Speditore, infine, può richiedere, entro due anni dalla movimentazione della merce, il rimborso della relativa accisa versata nello Stato di destinazione.

Alla luce del nuovo impianto normativo, è importante ricordare agli operatori di settore che da oggi – 13 febbraio 2023 – non sarà più possibile far iniziare la circolazione dei prodotti in commento, ad accisa assolta, con la scorta di DAS cartaceo.

E’ ancora prevista, tuttavia, la possibilità di concludere le operazioni cartacee iniziate prima del 13 febbraio con le modalità tradizionali, entro il 31 dicembre 2023.

 

Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per assisterli nella richiesta delle nuove autorizzazioni di Speditore e Destinatario Certificato nonché per implementare le nuove procedure previste dalla normativa esposta.

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