NewsSanzioni UE/Russia: pubblicato il decimo pacchetto

28 Febbraio 2023
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A distanza di un anno dall’inizio dell’aggressione nei confronti dell’Ucraina, il Consiglio dell’Unione europea, con una serie di Regolamenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio scorso – modificativi dei Regolamenti nn. 833/2014 e 269/2014 –, ha adottato il decimo pacchetto sanzionatorio nei confronti della Russia.

Gli operatori economici europei, dunque, devono aggiornare le due diligence svolte sui prodotti esportati ed importati al fine di rispettare le misure restrittive ed evitare eventuali sanzioni e blocchi nella circolazione delle merci.

Di seguito sono brevemente riepilogate le novità più rilevanti per gli scambi internazionali:

Restrizioni all’export

  • È stato ampliato l’elenco dei prodotti soggetti a restrizione atti a contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza di cui all’allegato VII del Regolamento n. 833/2014 (c.d. prodotti “quasi dual use). Tra i nuovi prodotti aggiunti si possono citare alcuni componenti elettronici utilizzati nei sistemi d’arma russi e telecamere termiche;
  • sono stati inseriti ulteriori prodotti, legati al settore aerospaziale, all’allegato XI che elenca beni e tecnologie per cui è previsto il divieto di esportazione. In particolare, in tale allegato è stata inserita la “parte D” che include alcune tipologie di turboreattori e turbopropulsori e/o parti di essi;
  • è stato altresì sostituito l’elenco di cui alla parte A dell’allegato XXIII del Regolamento (UE) n. 833/2014, contenente i beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe in quanto ritenuti prodotti strategici, la cui esportazione o trasferimento è vietato. In tale allegato è stata altresì aggiunta una nuova sezione, la “parte C”, che comprende, tra gli altri, alcune tipologie di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, serbatoi, recipienti, turbine e apparecchi di distillazione o di rettificazione. Contestualmente, è stata prevista una deroga che permette, fino al 27 marzo 2023, l’esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione degli stessi.

Restrizioni all’import

  • Il Regolamento (UE) 2023/427 ha introdotto all’interno del Regolamento (UE) 833/2014 il nuovo articolo 12 sexies, al fine di chiarire il trattamento delle merci in import soggette a svincolo che si trovano fisicamente nel territorio dell’Unione e che sono state sottoposte a restrizioni soltanto dopo la presentazione in dogana. Tale disposizione afferma che, ai fini dei divieti di importazione di beni previsti dal Regolamento, le autorità doganali possono svincolare le merci che si trovano fisicamente nell’Unione purché siano state presentate in dogana prima dell’entrata in vigore del divieto o, se posteriore, prima della data di applicazione del rispettivo divieto di importazione, indipendentemente dai regimi applicati, sempre a condizione che le autorità doganali non abbiano fondati motivi per sospettare un comportamento elusivo.
  • È stata aggiunta la “parte C” all’allegato XXI del Regolamento (UE) 833/2014, che include il divieto di import per i beni che generano introiti significativi per la Russia. Tra i nuovi prodotti vietati si segnalano, ad esempio: vaselina, paraffina, coke di petrolio, bitumi, asfalti e gomme sintetiche. Contestualmente, è stata prevista una deroga che permette, fino al 27 maggio 2023, l’esecuzione di contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti (ad eccezione dei beni che rientrano in NC 2803 e 4002 per la cui importazione sono invece previsti contingenti tariffari).

Misure antielusive (divieto di transito)

Per ridurre al minimo il rischio di elusione delle misure restrittive, sono state introdotte alcune nuove norme all’interno del Regolamento n. 833/2014 che dispongono il divieto di transito nel territorio della Russia di beni e tecnologie a duplice uso nonché di armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni destinati a Paesi terzi.

Restrizioni soggettive

Si segnala che ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 del Consiglio, nell’allegato I del Regolamento (UE) n. 269/2014 sono state aggiunte 87 persone e 34 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina.

Sono stati aggiunti, inoltre, 96 soggetti (tra cui diverse entità iraniane) nell’elenco dell’allegato IV del Regolamento (UE) 833/2014, che comprende le entità che forniscono sostegno diretto al complesso militare e industriale della Russia nella guerra in Ucraina, a cui sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia.

Disinvestimento

Al fine di agevolare ulteriormente il disinvestimento degli operatori dell’Unione dal mercato russo, è stata introdotta una deroga, temporanea e limitata ad alcune condizioni, al divieto di prestare i servizi indicati dall’art. 5 quindecies del Regolamento n. 833/2014 (servizi contabili, di auditing, di consulenza in materia fiscale etc. etc.). Tale disposizione consente di continuare a prestare, fino al 31 dicembre 2023, i servizi necessari per disinvestire in Russia o liquidare attività commerciali in Russia.

 

Lo Studio UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni in merito al nuovo pacchetto sanzionatorio pubblicato, nonché per supportare le imprese nell’aggiornamento delle analisi soggettive e oggettive finora effettuate.

Riferimenti: Gazzetta Ufficiale L 059I del 25 febbraio 2023

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