La Commissione europea, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 67 del reg. (CEE) 1907/2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ha provveduto a completare l’integrazione in TARIC delle misure riguardanti le sostanze chimiche pericolose individuate alla colonna 1 dell’all. XVII la cui immissione in libera pratica è subordinata alle limitazioni e restrizioni previste nella colonna 2 del suindicato allegato.
Tali misure sono entrate in vigore il 10 febbraio 2023; conseguentemente, gli operatori economici che intendano effettuare l’importazione di tali sostanze, nella dichiarazione doganale devono indicare l’apposito codice documento (Y 106) attestante il corretto adempimento degli obblighi indicati nella colonna 2, oppure il codice documento di esclusione dall’obbligo di adempimento/esenzione (Y 110/Y113).
Maggiori informazioni potranno trarsi dal Regolamento (CEE) 1907/2006 e dal database TARIC aggiornato in merito dai servizi della Commissione (DG-TAXUD).
Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto brevemente sopra esposto.