NewsImportazioni dall’Ucraina: introdotte nuove misure preventive fino al 5 giugno

31 Maggio 2023
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La Commissione (UE), con Regolamento n. 2023/903 del 2 maggio 2023, pubblicato in medesima data sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ha istituito, a decorrere dal 3 maggio 2023 fino al 5 giugno 2023, alcune misure preventive nei confronti di determinati prodotti originari dell’Ucraina.

Come noto, a causa dell’invasione russa e del conseguente limitato accesso ai propri porti che si affacciano sul Mar Nero, l’Ucraina ha avuto, e ha tuttora, gravi problemi logistici legati alle esportazioni e alle importazioni.

Per agevolare il più possibile, dunque, i traffici commerciali del Paese, la Commissione ha creato dei “corridoi di solidarietà UE-Ucraina” attraverso gli Stati vicini Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.

Tale decisione ha comportato un notevole incremento del traffico delle merci in uscita dall’Ucraina, provocando il rischio elevato di saturazione delle capacità di stoccaggio e delle catene logistiche di tali Stati membri.

Al fine fare fronte a questa contingenza, l’art. 1 del Regolamento n. 2023/903 ha stabilito che, salvo deroghe contrattuali previste precedentemente all’entrata in vigore del Regolamento, alcuni prodotti (frumento, granturco, colza e semi di girasole) possono essere vincolati ai regimi di immissione in libera pratica, di deposito doganale, zona franca o di perfezionamento attivo solo negli Stati membri diversi da Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.

Tale limitazione non pregiudica il trasporto di dette merci all’interno dei territori citati o il loro attraversamento in regime di transito doganale verso un altro Stato membro o un Paese o territorio al di fuori del territorio doganale dell’Ue.

In attuazione delle nuove previsioni normative, sono stati inseriti in seno alla banca dati TARIC due codici documento (misure all’import) che l’operatore economico deve indicare obbligatoriamente nella dichiarazione doganale di importazione:

  • Y839: disapplicazione dei divieti di cui all’art. 1 del Regolamento n. 2023/903 del 2 maggio 2023 a causa delle deroghe per l’esecuzione dei contratti firmati prima dell’entrata in vigore del Regolamento;
  • Y844: merci in transito, e non immesse in libera pratica, in Bulgaria, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia.

Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per fornire ogni chiarimento in merito alle tematiche qui brevemente esposte.

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