NewsRegolamento CBAM: in vigore il nuovo dazio ambientale sulle importazioni di prodotti ad alta intensità di carbonio

31 Maggio 2023
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Con il Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato il 16 maggio 2023, l’Unione europea ha istituito un “Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere” (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM), finalizzato ad equiparare le merci prodotte all’estero con quelle prodotte all’interno dell’Unione sulla base delle nuove regole del pacchetto “Fit for 55” per la riduzione delle emissioni di carbonio, nonché prevenire il fenomeno della “rilocalizzazione” delle emissioni, ossia il trasferimento di attività produttive in Stati che impongono standard normativi meno stringenti.

Il CBAM, che può definirsi una sorta di “tassa ambientale” all’importazione, si applicherà direttamente alle merci che attraverseranno i confini del territorio doganale Ue.

In particolare, con il nuovo sistema, gli importatori o i rappresentanti doganali indiretti, prima di importare talune tipologie di merci, dovranno chiedere e ottenere la c.d. autorizzazione CBAM, qualificandosi quali dichiaranti CBAM autorizzati.

In forza di tale qualifica, il dichiarante CBAM autorizzato dovrà acquistare certificati CBAM (ciascuno corrispondente a una tonnellata di emissioni di CO2e incorporate alle merci), al prezzo stabilito settimanalmente dalla Commissione, attraverso una piattaforma centrale comune, istituita e gestita dalla Commissione stessa, inserendoli nel proprio conto ad hoc presente sul c.d. registro CBAM.

L’anno successivo a quello dell’operazione di importazione, i dichiaranti autorizzati dovranno predisporre una dichiarazione indicante i quantitativi di merce importata oggetto della normativa, le emissioni totali incorporate in tali beni e il numero complessivo di certificati CBAM da restituire attraverso il registro CBAM, a riprova delle importazioni effettivamente compiute.

Settori interessati

Nella prima fase il CBAM riguarderà i prodotti contenuti nell’Allegato I del Regolamento 2023/956, classificati secondo i rispettivi codici di nomenclatura combinata (“NC”), tra cui: cemento, alluminio, fertilizzanti, concimi, ferro e acciaio, energia elettrica, idrogeno e alcuni precursori di questi beni.

Successivamente, la Commissione europea valuterà se estendere l’applicazione del CBAM anche ad altri settori. L’obiettivo della Commissione, in ogni caso, è quello di estendere il CBAM a tutti settori interessati dall’applicazione del Sistema EU ETS entro il 2030.

Periodo transitorio

La maggior parte delle misure previste dal Regolamento in commento, tuttavia, non saranno applicate a partire da quest’anno, ma soltanto in un secondo momento.

E invero, a partire dal 1° ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2025 è previsto un periodo transitorio durante il quale l’importatore e, in alcune circostanze, il rappresentante doganale indiretto che abbiano importato in un dato trimestre merci oggetto della normativa in parola, avranno soltanto l’obbligo di comunicare alla Commissione una c.d. relazione CBAM entro un mese dalla fine del trimestre stesso.

La relazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

  • la quantità totale di ciascun tipo di merce;
  • il totale delle emissioni incorporate effettive;
  • le emissioni indirette totali;
  • il prezzo del carbonio dovuto nel Paese di origine per le emissioni incorporate nelle merci importate, tenendo conto di eventuali riduzioni o di altre forme di compensazione.

Si noti che il Regolamento prevede sanzioni in caso di omessa o irregolare comunicazione della relazione.

A partire dal 1° gennaio 2026 dovranno essere applicati gli obblighi in materia di acquisto dei certificati CBAM e presentazione delle dichiarazioni CBAM.

Ancorché, dunque, il CBAM sarà attivato gradualmente, si suggerisce agli operatori di approfittare del periodo transitorio per svolgere adeguate indagini sull’origine dei prodotti importati, sulle relative emissioni e sugli eventuali impatti economici in modo da valutare tempestivamente una eventuale riorganizzazione dei flussi.

Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione dei propri clienti per approfondire la normativa sopra brevemente esposta e per supportarli nell’espletamento delle verifiche necessarie sui prodotti importati.

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