NewsVendite Ex-Works, quale giudice competente? La svolta della Cassazione

31 Maggio 2023
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La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, con ordinanza n. 11346 depositata il 2 maggio u.s., uniformandosi ad alcuni importanti precedenti della Corte di Giustizia, ha chiarito che le clausole Incoterms (International Commercial Terms) di per sé idonee, come noto, a individuare il luogo di consegna delle merci, possano altresì determinare la competenza giurisdizionale nelle controversie intra-europee relative alla compravendita internazionale di beni mobili, a norma dell’articolo 7 lettera b) del Regolamento (UE) n. 1215/2012, sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (“Bruxelles I bis”).

La questione giunta nanti la Suprema Corte aveva ad oggetto l’opposizione di una società francese ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia che la condannava al pagamento di alcune fatture relative alla fornitura dall’Italia alla Francia, di bottiglie di acqua minerale alle condizioni EX Works/franco fabbrica.

In particolare, detta società francese eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello francese (Tribunale di Versailles), quale giudice del luogo della sede dell’acquirente e di destinazione finale dei beni. Interpretazione osteggiata dal creditore italiano il quale chiedeva la conferma del citato decreto ingiuntivo sul presupposto che, in forza della clausola “Ex Works” concordata tra le parti, la consegna della merce era avvenuta presso il proprio magazzino, sito nel circondario del Tribunale di Brescia, circostanza che confermava la sussistenza della competenza in capo al giudice adito.

Le Sezioni Unite, per dirimere la vertenza, hanno, in primo luogo, richiamato il principio, come detto, già espresso dalla giurisprudenza europea, secondo cui le clausole incoterms, usi consolidati ampiamente seguiti nella prassi dagli operatori economici, sono idonee a identificare il luogo di consegna contrattuale in base alle norme europee in materia di giurisdizione, salvo che dal contratto non emergano elementi, ulteriori e differenti, che possono indurre a ritenere che le parti abbiano voluto stabilire un luogo differente (Sentenza “Electrosteel Europe SA” – causa C87-10 e Granarolo – causa C-196/15) e sulla scorta dello stesso hanno accolto la posizione della società italiana, confermando la giurisdizione del Tribunale di Brescia.

La Suprema Corte, infatti, nella propria motivazione, evidenzia come le parti, attraverso la stipulazione dell’incoterms EXW (peraltro richiamato sia negli ordini provenienti dall’acquirente che nelle fatture emesse dal venditore e, per questo motivo, assolutamente vincolante), abbiano di fatto determinato che la consegna avvenisse, appunto, in Italia, presso i locali del venditore.

La decisione in commento si dimostra, quindi, particolarmente importante poiché, segnando un’“inversione di marcia” rispetto al precedente orientamento (per cui l luogo di recapito finale era considerato quale “criterio di attribuzione giurisdizionale generale” e la “diversa convenzione” una deroga), ha sancito il principio per cui, in caso di vendita EXW, il foro competente a dirimere eventuali controversie sia proprio quello del venditore, salvo diversi accordi tra le parti nel contratto di compravendita internazionale.

Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto brevemente sopra esposto.

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