NewsContrasto alla deforestazione: in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2023/1115

28 Luglio 2023
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Con l’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 (c.d. “Regolamento Deforestazione”), l’Unione europea continua la lotta contro la deforestazione e il degrado forestale al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra e rispettare gli impegni assunti dall’Unione con il Green Deal europeo e l’accordo di Parigi.

Il Regolamento in parola, entrato in vigore lo scorso 29 giugno, istituisce obblighi e divieti relativi alle materie prime e ai prodotti commerciali che maggiormente influiscono sui fenomeni della deforestazione e del degrado forestale, ricercando, tuttavia, un equilibrio con le legittime esigenze degli operatori che immettono sul mercato o esportano tali prodotti.

Divieti

Il Regolamento stabilisce, in linea generale, il divieto di immissione e messa a disposizione sul mercato dell’Unione nonché di esportazione dall’Unione di determinati prodotti (ad esempio: carni bovine, burro di cacao, cacao, cioccolata, caffè, olio di palma, olio di soia, gomme, carboni di legno, legni compensati ecc.), specificamente  individuati tramite le rispettive voci doganali nell’Allegato I,  che contengono o che sono stati fabbricati o nutriti (in caso di derivazione animale) usando alcune materie prime anch’esse vietate ( cacao, caffè, palma da olio, bovini, gomma, soia e legno).

Gli operatori economici che vorranno continuare a movimentare detti beni dovranno, pertanto, assicurarsi che i prodotti compravenduti soddisfino tutte le seguenti condizioni:

  1. devono essere a “deforestazione zero” (ossia prodotti che contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020 e, nel caso di prodotti che contengono o sono stati fabbricati usando legno, quest’ultimo deve essere stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020);
  2. devono essere stati fabbricati nel rispetto della legislazione del Paese di produzione;
  3. devono essere oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

Sistema di valutazione del rischio di deforestazione e degrado forestale

Il Regolamento in parola introduce un sistema di valutazione basato sulla classificazione dei Paesi, o parti di essi, in base a tre livelli di rischio di deforestazione o degrado forestale: basso, standard o alto. A seconda del livello di rischio individuato, varieranno gli obblighi per gli operatori economici.

Al momento, l’Unione europea ha assegnato a tutti i Paesi un grado di rischio “standard”, mentre l’elenco dei Paesi a basso o ad alto rischio sarà pubblicato entro il 30 dicembre 2024.

Obblighi

Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento, gli operatori, intenzionati a importare e a esportare i prodotti interessati dalla normativa, saranno tenuti a inserire in un sistema di informazione europeo una dichiarazione nella quale attesteranno di aver effettuato la due diligence richiesta.

Applicazione del Regolamento

Fatte salve alcune eccezioni e per le micro-piccole imprese, il Regolamento in parola troverà applicazione a decorrere dal 30 dicembre 2024 (art. 38).

Sanzioni

Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento in commento, i Paesi membri dovranno prevedere a livello nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in grado di punire le violazioni della norma. Gli Stati potranno decidere il valore economico di tali sanzioni ma l’importo massimo delle stesse non potrà essere comunque inferiore al 4% del fatturato annuale dell’operatore o del commerciante nell’esercizio precedente a quello della decisione relativa alla sanzione.

Gli Stati, inoltre, dovranno prevedere anche la confisca dei prodotti e dei proventi, nonché altre sanzioni accessorie, quale, ad esempio, il divieto temporaneo di operazioni commerciali aventi ad oggetto i prodotti interessati dalla normativa in materia di deforestazione.

Lo Studio Legale UBFP rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito a quanto brevemente sopra esposto.

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